stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2003, n. 348

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-1-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2009)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-1-2005
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

Efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:
a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00;
b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), e b), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
((1))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 8 del presente decreto, è incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00."
Ha disposto altresì (con l'art. 14, comma 2) che tali importi non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.