stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2002, n. 164

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  17-5-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 53

Efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 23 del biennio economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella "A" allegata al presente decreto:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente decreto.
2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi;
f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonché, per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria.
((
4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
))
5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata. (2) (3) (4) (5) (6) (8)
---------------
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:
a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00;
b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00."
---------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...) è incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00."
---------------
AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...) sono ulteriormente incrementate delle seguenti somme annue:
a) per l'anno 2005:
1) Arma dei carabinieri: euro 1.090.000,00;
2) Guardia di finanza: euro 356.000,00;
b) a decorrere dall'anno 2006:
1) Arma dei carabinieri: euro 1.900.000,00;
2) Guardia di finanza: euro 774.000,00.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
-------------
AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui al presente articolo è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Arma dei carabinieri: euro 11.737.000,00;
2) Guardia di Finanza: euro 7.260.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:
1) Arma dei carabinieri: euro 23.353.000,00;
2) Guardia di Finanza: euro 14.680.000,00".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno
2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo."
-------------
AGGIORNAMENTO (6)

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...) è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Arma dei carabinieri: euro 15.345.000;
2) Guardia di Finanza: euro 9.579.000;
b) per l'anno 2008:
1) Arma dei carabinieri: euro 46.954.000;
2) Guardia di Finanza: euro 28.286.000;
c) a decorrere dall'anno 2009:
1) Arma dei carabinieri: euro 14.410.000;
2) Guardia di Finanza: euro 4.540.000".
Ha inoltre disposto:
-(con l'art. 28, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008
non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi."
-(con l'art. 28, comma 3) che "Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1 lettera c), sono maggiorati come segue:
a) Arma dei carabinieri: euro 74.000;
b) Guardia di Finanza: euro 38.000".
-------------
AGGIORNAMENTO (8)

Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...) è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2008:
Arma dei carabinieri: euro 495.000,00;
Corpo della Guardia di finanza: euro 250.000,00;
b) per l'anno 2009:
Arma dei carabinieri: euro 8.560.000,00;
Corpo della Guardia di finanza: euro 4.789.000,00;
c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010:
Arma dei carabinieri: euro 5.831.000,00;
Corpo della Guardia di finanza: euro 3.348.000,00".
Ha inoltre disposto
-(con l'art. 11, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi."
-(con l'art. 14, comma 1) che "Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto".