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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2002, n. 164

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  8-1-2004
aggiornamenti all'articolo

Art. 62

Tutela assicurativa
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, la somma di cui all'articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002, è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento militare, come segue:
a) Arma dei carabinieri, euro 320.000,00;
b) Guardia di finanza, euro 200.000,00.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
a) Arma dei carabinieri: Euro 640.000,00;
b) Corpo della guardia di finanza: Euro 400.000,00."