stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2002, n. 164

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  5-1-2005
aggiornamenti all'articolo

Art. 42

Nuovi stipendi
1. Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'art. 14 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti
misure mensili lorde:

livello V Euro ... 30,20
livello VI Euro ... 32,10
livello VI-bis Euro ... 33,60
livello VII Euro ... 35,10
livello VII-bis Euro ... 36,70
livello VIII Euro ... 38,40
livello IX Euro ... 42,20
2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:
livello V Euro ... 18,90
livello VI Euro ... 20,00
livello VI-bis Euro ... 21,00
livello VII Euro ... 21,90
livello VII-bis Euro ... 22,90
livello VIII Euro ... 24,00
livello IX Euro ... 26,30
3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

livello V Euro ... 8.776,59
livello VI Euro ... 9.675,07
livello VI-bis Euro ... 10.379,57
livello VII Euro ... 11.082,86
livello VII-bis Euro ... 11.861,89
livello VIII Euro ... 12.643,32
livello IX Euro ... 14.437,35
4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 13, comma 3, del biennio economico
Polizia 2000-2001.


-------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Livelli Incrementi mensili lordi (Euro) Stipendi tabellari annui lordi (Euro)
IX 33,90 14.844,14
VIII 30,86 13.013,64
VII-bis 29,53 12.216,25
VII 28,19 11.421,14
VI-bis 27,00 10.703,57
VI 25,81 9.984,79
V 24,28 9.067,95