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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2001, n. 316

Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-8-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/2011)
Testo in vigore dal:  26-7-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
1. A decorrere dall'anno 2001 è istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:
a) risorse relative alla erogazione dei compensi per lavoro straordinario nell'ammontare utilizzato nell'anno 2000 ad esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione per consultazioni elettorali, referendarie ed eventi calamitosi;
b) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera prefettizia, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
c) somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera prefettizia ad esclusione della speciale indennità prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e dell'indennità di cui all'articolo 43, comma 20, della stessa legge;
e) a decorrere dal 1o luglio 2001 quota parte delle somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali per fronteggiare le maggiori attività rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota va determinata in occasione di ogni consultazione con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'interno;
f) a decorrere dal 1o luglio 2001 quota parte delle somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni di emergenza per fronteggiare le maggiori attività rese dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovrà essere determinata in sede di ordinanza adottata dalla competente autorità;
g) retribuzione individuale di anzianità del personale della carriera prefettizia cessato dal servizio con le modalità indicate nell'articolo 19;
h) i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al personale della carriera prefettizia in relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
i) un importo pari a L. 761.000 lorde mensili pro-capite per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Le risorse di cui alla lettera i) del comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999.
3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli importi di retribuzione accessoria corrisposti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a), possono essere corrisposti nel limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1o luglio 2001 sono poste a carico del fondo le somme relative alla corresponsione delle pregresse componenti di salario accessorio spettanti durante il semestre precedente, inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1, lettera a).
4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota, di regola, pari al venti per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione delle somme di cui alle lettere e) ed f) che vanno ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni elettorali e di protezione civile.
5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
(1) (2) (3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 1 agosto 2003, n. 252 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui al presente articolo 20, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) Euro 139,63 pro capite per tredici mensilità per l'anno 2002;
b) Euro 249,70 pro capite per tredici mensilità per l'anno 2003".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 28 novembre 2005, n. 293 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) Euro 60,22 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 per tredici mensilità;
b) Euro 167,58 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2005 per quattro mensilità;
c) Euro 177,22 lordi mensili pro capite dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005 per nove mensilità."
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) Euro 4,72 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per tredici mensilità;
b) Euro 51,43 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2007 al 30 dicembre 2007 per tredici mensilità;
c) Euro 55,91 lordi mensili pro capite dal 31 dicembre 2007 per tredici mensilità".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 23 maggio 2011, n. 105 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
€ 38,66 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2009 per tredici
mensilità".