stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 2001, n. 200

((Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto)).

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/2001
nascondi
Testo in vigore dal:  12-6-2001

Art. 2

1. L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione:
a) svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole e forestali e di specifiche convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elabarazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;
b) provvede, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare, della biodiversità e della ecocompatibilità, a supporti di ricerca, analisi e servizi informativi e per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari;
c) svolge, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153; promuove e attua gli interventi di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441;
d) costituisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari.
Note all'art. 2:
- Il titolo del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è riportato in nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è riportato in nota alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il cui titolo è riportato nelle premesse:
"3. La Cassa può realizzare, altresì, programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili, organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole al sensi degli articoli 6 e 7 del citato regolamento (CEE) n. 2079/1992, a favore di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendano esercitare attività agricola a titolo principale, a condizione che acquisiscano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento".
"4. Le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con la Cassa allo scopo di cofinanziare progetti per l'insediamento di imprese condotte da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto. La cassa delibera, di intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività di tutoraggio e per la prestazione di fideiussioni a favore degli assegnatari".
"5. La Cassa partecipa al programma per il prepensionamento in agricoltura di cui al citato regolamento (CEE) n. 2079/1992, e favorendo prioritariamente le richieste di acquisto di terreni, resi disponibili da soggetti aderenti al regime di prepensionamento, da parte di rilevatari agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni ovvero che subentrino nella conduzione dell'azienda agricola al familiare aderente al regime medesimo".
- Il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 è riportato in nota alle premesse.