stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 2001, n. 200

((Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto)).

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/2001
nascondi
Testo in vigore dal: 12-6-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n.
278,  con il quale e' stato costituito l'Istituto per studi, ricerche
e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) di Roma;
  Visto  l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, relativo all'istituzione
della Cassa per la formazione della proprieta' contadina;
  Vista  la  legge  11 dicembre 1952, n. 2362, recante disposizioni a
favore della piccola proprieta' contadina;
  Vista  la legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo
sviluppo della proprieta' coltivatrice;
  Vista  la legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il
rifinanziamento  delle  provvidenze  dello  sviluppo della proprieta'
coltivatrice;
  Visto  l'articolo  39  della  legge  9 maggio 1975, n. 153, recante
disposizioni  di attuazione di direttive del Consiglio per la riforma
dell'agricoltura;
  Visto  il  decreto  legislativo  6 settembre  1989, n. 322, recante
norme  sul  sistema  statistico  nazionale  e  sulla riorganizzazione
dell'ISTAT;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 aprile  1998,  n.  173, recante
disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per
il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;
  Vista  la  legge  15 dicembre  1998,  n.  441, recante norme per la
diffusione  e  la valorizzazione dell'imprenditorialita' giovanile in
agricoltura;
  Visto  l'articolo  6,  comma  5, del decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n. 419, recante riordino degli enti pubblici nazionali a norma
degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'articolo  13  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419,  recante  riordino  degli  enti pubblici nazionali a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto
1988,  n.  400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del
15 dicembre 2000;
  Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per
i  rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 2001;
  Sulla  proposta  del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

                               E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'Istituto  per  studi,  ricerche  e  informazioni  sul mercato
agricolo  (ISMEA),  con  sede  in Roma, costituito con il decreto del
Presidente  della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, da ora in avanti
denominato:  "Istituto",  assume  la  denominazione  di: "Istituto di
servizi  per  il  mercato agricolo alimentare - ISMEA". L'Istituto e'
ente  pubblico  economico,  promuove  e  cura, nell'ambito dei propri
compiti  istituzionali, gli opportuni rapporti con gli organi statali
e  regionali,  nonche'  con  gli  organi  dell'Unione  europea  ed e'
sottoposto  alla  vigilanza  del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
  2. L'Istituto e' inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN)
istituito  con  il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e fa
parte  del  Sistema  informativo  agricolo  nazionale  (SIAN), di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
  3.  L'attivita'  dell'Istituto  e'  disciplinata,  per  quanto  non
previsto  dalla  legge e dal presente statuto, dalle norme del Codice
civile e dalle altre norme riguardanti le persone giuridiche private.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi forza di legge ed i
          regolamenti;
              - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
          28 maggio   1987,   n.   278,   e'  il  seguente:  "Fusione
          dell'Istituto  per le ricerche e le informazioni di mercato
          e   per  la  valorizzazione  della  produzione  agricola  e
          dell'Istituto   di   tecnica   e   di   propaganda  agraria
          nell'Istituto   per  studi,  ricerche  e  informazioni  sul
          mercato agricolo";
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 5 marzo 1948, n. 121 "Provvedimento a favore di
          varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole":
              "9.  E'  istituita  una  Cassa  per la formazione della
          piccola  proprieta'  contadina nelle regioni e territori di
          cui all'art. 1 e in Sicilia.
              La  Cassa  provvede all'acquisto dei terreni, alla loro
          eventuale  lottizzazione  ed  alla  rivendita a coltivatori
          diretti soli od associati in cooperativa.
              Alla Cassa partecipano lo Stato, i consorzi di bonifica
          e  gli  enti  di  colonizzazione.  Possono  farne parte gli
          istituti  di  credito, assicurazione e previdenza che siano
          autorizzati dal Ministro del tesoro.
              Con   decreto  del  Ministro  per  l'agricoltura  e  le
          foreste,   di  concerto  con  quello  del  tesoro,  saranno
          approvate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento
          della Cassa".
              -   La   legge   11 dicembre   1952,   n.  2362,  reca:
          "Disposizioni a favore della piccola proprieta' contadina".
              -  La legge 26 maggio 1965, n. 590, reca: "Disposizioni
          per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice".
              -  La legge 14 agosto 1971, n. 817, reca: "Disposizioni
          per  il  rifinanziamento  delle provvidenze per lo sviluppo
          della proprieta' coltivatrice".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  39  della legge
          9 maggio  1975,  n.  153  (Attuazione  delle  direttive del
          Consiglio   delle   Comunita'   europee   per   la  riforma
          dell'agricoltura):
              "Art.   39.  -  Esercitano  le  funzioni  di  organismi
          fondiari ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma
          dei  precedenti  articoli  15  e  37,  gli Enti di sviluppo
          agricolo  regionali  o interregionali, nonche' la Cassa per
          la  formazione  della  proprieta'  contadina  istituita con
          l'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
          Stato 5 marzo 1948, n. 121".
              -  Il decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322, reca:
          "Norme   sul   sistema   statistico   nazionale   e   sulla
          organizzazione  dell'Istituto  nazionale  di statistica, ai
          sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
              -  Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, reca:
          "Disposizioni  in  materia  di  contenimento  dei  costi di
          produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
          agricole,  a  norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449".
              -  La  legge 15 dicembre 1998, n. 441, reca: "Norme per
          la  diffusione  e la valorizzazione dell'imprenditorialita'
          giovanile in agricoltura".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  6, comma 5, del
          decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 "Riordinamento
          del  sistema  degli  enti pubblici nazionali, a norma degli
          articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59":
              "5.   La  Cassa  per  la  formazione  della  proprieta'
          contadina,  istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948,
          n.  121,  e'  accorpata nell'Istituto per studi, ricerche e
          informazioni  sul  mercato  agricolo  (ISMEA).  di  cui  al
          decreto  del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n.
          278.  L'Istituto  subentra  nei relativi rapporti giuridici
          attivi  e passivi, ivi inclusi i compiti di cui all'art. 4,
          commi  3,  4  e  5,  della  legge 15 dicembre 1998, n. 441.
          L'ISMEA  puo'  costituire  forme  di  garanzia creditizia e
          finanziaria   per   strumenti   e/o   servizi  informativi,
          assicurativi  e  finanziari  alle imprese agricole, volte a
          ridurre  i  rischi  inerenti alle attivita' produttive e di
          mercato,   a   favorire   il   ricambio   generazionale  in
          agricoltura   e  a  contribuire  alla  trasparenza  e  alla
          mobilita'  del  mercato  fondiario  rurale  sulla  base  di
          programmi  con  le  regioni  e  ai  sensi  dei  regolamenti
          comunitari.  L'ISMEA,  entro sei mesi dalla data di entrata
          in  vigore  del presente decreto, e' riordinato anche sulla
          base  dei  principi  di  cui  all'art.  13 e, comunque, nel
          rispetto  di  quanto  previsto,  al  comma  l dell'articolo
          stesso,  dalla  lettera d). Al personale della Cassa per la
          formazione  della  proprieta' contadina sono applicabili le
          forme di mobilita' nel pubblico impiego".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  13  del decreto
          legislativo  29 ottobre  1999,  n. 419 (Riordino degli enti
          pubblici  nazionali  a  norma  degli articoli 11 e 14 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art.    13    (Revisione    statutaria).   -   1.   Le
          amministrazioni  dello  Stato  che  esercitano la vigilanza
          sugli  enti  pubblici  cui  si  applica;il presente decreto
          promuovono,  con le modalita' stabilite per ogni ente dalle
          norme  vigenti,  la  revisione  degli statuti. La revisione
          adegua  gli  statuti  stessi  alle seguenti norme generali,
          regolatrici della materia:
                a) attribuzione    di   poteri   di   programmazione,
          indirizzo e relativo controllo strategico:
                  1)  al  presidente  dell'ente,  nei  casi in cui il
          carattere   monocratico   dell'organo   e'   adeguato  alla
          dimensione  organizativa  e  finanziaria  o  rispondente al
          prevalente   carattere   tecnico  dell'attivita'  svolta  o
          giustificato  dall'inerenza  di  quest'ultima  a competenze
          conferite a regioni o enti locali;
                  2)  in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad
          un    organo    collegiale,    denominato    consiglio   di
          amministrazione,  presieduto  dal  presidente  dell'ente  e
          composto da un numero di membri variabile da due a otto, in
          relazione  al  rilievo  ed  alle dimensioni organizzative e
          finanziarie   dell'ente,   fatta   salva   l'ipotesi  della
          gratuita' degli incarichi;
                b) previsione   della   nomina   dei  componenti  del
          consiglio  di  amministrazione  dell'ente,  con decreto deI
          Ministro  vigilante,  tra  esperti di amministrazione o dei
          settori   di   attivita'   dell'ente,   con  esclusione  di
          rappresentanti   del   Ministero   vigilante   o  di  altre
          amministrazioni      pubbliche,      di      organizzazioni
          imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;
                c) ridefinizione  dei  poteri  di  vigilanza  secondo
          criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente,
          ferma  restando  l'attribuzione  all'autorita' di vigilanza
          del  potere  di  approvazione  dei  bilanci  e  rendiconti,
          nonche',  per  gli enti finanziati in misura prevalente con
          trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione
          dei programmi di attivita';
                d)   previsione,   quando  l'ente  operi  in  materia
          inerente  al  sistema  regionale  o  locale,  di  forme  di
          intervento degli enti territorialmente interessati, o della
          conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          ovvero   della  Conferenza  unificata  di  cui  al  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  tali  comunque  da
          assicurare  una adeguata presenza, negli organi collegiali,
          di esperti designati dagli enti stessi e dalla conferenza;
                e) eventuale  attribuzione  di compiti di definizione
          del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero
          di  funzioni  consultive, a organi assembleari, composti da
          esperti   designati  da  amministrazioni  e  organizzazioni
          direttamente  interessate  all'attivita' dell'ente, ovvero,
          per  gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti
          in prevalenza da docenti o esperti del settore;
                f)    determinazione   del   compenso   eventualmente
          spettante  ai  componenti  degli organi di amministrazione,
          ordinari   o   straordinari,   con   decreto  del  Ministro
          competente,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica, sulla base di
          eventuali   direttive  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri;  determinazione;  con analogo decreto, di gettoni
          di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo
          rimborso delle spese di missione;
                g) attribuzione  al presidente dell'ente di poteri di
          rappresentanza  esterna e, negli enti con organo di vertice
          collegiale,  di  poteri  di  convocazione  del consiglio di
          amministrazione;  previsione,  per  i  soli  enti di grande
          rilievo   o   di   rilevante   dimensione  organizzativa  o
          finanziaria  e  fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli
          incarichi,   di   un   vice-presidente,   designato  tra  i
          componenti  del  consiglio;  previsione  che  il presidente
          possa  restare in carica, di norma, il tempo corrispondente
          a non piu' di due mandati;
                h) previsione di un collegio dei revisori composto di
          tre  membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo
          o  dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in
          rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti
          tra  iscritti  al  registro  dei  revisori  contabili o tra
          persone   in   possesso   di   specifica  professionalita';
          previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di
          notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
                i) esclusione del direttore generale dal novero degli
          organi  dell'ente  ed  attribuzione allo stesso, nonche' ad
          altri  dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio
          di  distinzione  tra  attivita' di indirizzo e attivita' di
          gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,    e   successive   modificazioni;   previsione   della
          responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento
          dei  risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o
          organo   di   vertice,   con  riferimento,  ove  possibile,
          all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget
          di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
                l)  istituzione, in aggiunta all'organo di revisione,
          di un sistema di controlli interni, coerente con i principi
          fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
                m) istituzione  di un ufficio per le relazioni con il
          pubblico,  ai  sensi  dell'art.  12 del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
                n) determinazione  del  numero  massimo  degli uffici
          dirigenziali  e  dei  criteri  generali  di  organizzazione
          dell'ente,   in   coerenza  alle  esigenze  di  speditezza,
          efficienza   ed   efficacia   dell'azione   amministrativa,
          rinviando  la disciplina dei residui profili organizzativi,
          in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti
          interni,     eventualmente     soggetti    all'approvazione
          dell'autorita'   di   vigilanza,   ovvero   ad  altri  atti
          organizzativi;
                o) facolta'  dell'ente  di  adottare  regolamenti  di
          contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
          necessario,  deroghe,  anche  in materia contrattuale, alle
          disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          18 dicembre  1979,  n.  696  e  successive modificazioni; i
          predetti   regolamenti   sono   soggetti   all'approvazione
          dell'autorita'  di  vigilanza,  di concerto con il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                p) previsione   della  facolta'  di  attribuire,  per
          motivate    esigenze    ed   entro   un   limite   numerico
          predeterminato,  incarichi  di  collaborazione  ad  esperti
          delle materie di competenza istituzionale;
                q) previsione   delle   ipotesi  di  commissariamento
          dell'ente  e  dei  poteri  del  commissario  straordinario,
          nominato  dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti
          di   notevole   rilievo   o   dimensione   organizzativa  e
          finanziaria,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,   su   proposta   dell'autorita'   di  vigilanza;
          previsione,   per   i  soli  enti  di  notevole  rilievo  o
          dimensione  organizzativa o finanziaria, della possibilita'
          di  nominare  uno  o  piu'  sub-commissari;  previsione  di
          termini perentori di durata massima del commissariamento, a
          pena di scioglimento dell'ente.
              2.  Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve
          le  specifiche  e motivate esigenze connesse alla natura ed
          all'attivita'  di singoli enti, con particolare riferimento
          a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione
          della  prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti
          a  trasferimenti  a  carico di bilanci pubblici, nonche' le
          esigenze  specifiche degli enti a struttura associativa, ai
          quali,  in  particolare,  non si applicano i criteri di cui
          alle  lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di
          cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se
          coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per
          motivate esigenze degli stessi.
              3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente
          ai  quali  la revisione statutaria non sia intervenuta alla
          data  del  30 giugno  2001.  si  applicano, con effetto dal
          1o gennaio 2002, le seguenti disposizioni:
                a) i  consigli di amministrazione sono sciolti, salvo
          che  risultino composti in conformita' ai criteri di cui al
          comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a
          che  il regolamento non e emanato e i nuovi organi non sono
          nominati,   i   poteri   di   amministrazione  ordinaria  e
          straordinaria,  salva  la  possibilita'  dell'autorita'  di
          vigilanza di nominare un commissario straordinario;
                b) i  collegi  dei  revisori,  ove  non  conformi  ai
          criteri  di  cui  al comma 1, lettera h), sono sciolti e le
          relative  competenze  sono esercitate, sino alla nomina del
          nuovo  collegio,  dai soli rappresentanti del Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica e
          dell'autorita'  di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso
          contrario, dal solo presidente del collegio.
              4.  Negli  enti di cui al presente articolo per i quali
          la  revisione  statutaria risulti intervenuta alla data del
          30 giugno  2001, il funzionamento degli organi preesistenti
          e'   prorogato   sino   alla  nomina  di  quelli  di  nuova
          istituzione."
              - S trascrive il testo dell'art. 17, comma 1, lett. a),
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari".
          Note all'art. 1:
              - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
          28 maggio 1987, n. 278 e' riportato in nota alle premesse.
              -  Il titolo del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n.
          322 e' riportato in nota alle premesse.
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  15  del decreto
          legislativo  30 aprile  1988,  n.  173  il  cui  titolo  e'
          riportato nelle premesse:
              "Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN,
          quale  strumento  per  l'esercizio delle funzioni di cui al
          decreto   legislativo   4   giugno   1997,   n.   143,   ha
          caratteristiche  unitarie  ed integrate su base nazionale e
          si   avvale   dei  servizi  di  interoperabilita'  e  delle
          architetture  di  cooperazione  previste dal progetto della
          rete  unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero
          per  le  politiche  agricole  e gli enti e le agenzie dallo
          stesso  vigilati,  le regioni e gli enti locali, nonche' le
          altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo
          nel  comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di
          avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi
          quali  servizi  di  interesse  pubblico,  anche  per quanto
          concerne  le  informazioni  derivanti  dall'esercizio delle
          competenze  regionali  e  degli  enti  locali nelle materie
          agricole,   forestali   ed   agroalimentari.   Il  SIAN  e'
          interconnesso,  in  particolare,  con l'anagrafe tributaria
          del   Ministero   delle   finanze,   i   nuclei   antifrode
          specializzati  della  Guardia  di  finanza  e dell'Arma dei
          carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
          le  camere  di commercio, industria ed artigianato, secondo
          quanto definito dal comma 4.
              2.  Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194,
          e'  unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24,
          comma  3,  della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1
          della legge 28 marzo 1997 n. 81, ed integrato con i sistemi
          informativi  regionali. Allo stesso e' trasferito l'insieme
          delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati,
          delle  risorse  hardware, software e di rete dei sistemi di
          cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997 n. 81, senza oneri
          amministrativi.  In attuazione della normativa comunitaria,
          il  SIAN  assicura,  garantendo  la necessaria riservatezza
          delle informazioni, nonche' l'uniformita' su base nazionale
          dei   controlli   obbligatori,  i  servizi  necessari  alla
          gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni
          e  degli  enti  locali,  degli  adempimenti derivanti dalla
          politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi
          di  intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i
          servizi  per  la  gestione e l'aggiornamento degli schedari
          oleicolo e viticolo.
              3.  Il  SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi
          delle   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura,  al  fine  di fornire all'ufficio del registro
          delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  7 dicembre  1995,  n.  581, gli elementi
          informativi  necessari  alla  costituzione ed aggiornamento
          del   repertorio  economico  amministrativo  (REA).  Con  i
          medesimi  regolamenti,  di  cui  all'art. 14, comma 3, sono
          altresi'  definite  le  modalita'  di  fornitura al SIAN da
          parte  delle  camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura,  delle  informazioni relative alle imprese del
          comparto agroalimentare.
              4.  Con  apposita convenzione le amministrazioni di cui
          ai  commi  precedenti  definiscono i termini e le modalita'
          tecniche  per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di
          un  protocollo  di interscambio dati. Il sistema automatico
          di  interscambio  dei  dati e' attuato secondo modalita' in
          grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la
          certezza  delle  operazioni effettuate, garantendo altresi'
          il  trasferimento  delle informazioni in ambienti operativi
          eterogenei.  nel  pieno  rispetto  della  pariteticita' dei
          soggetti coinvolti.
              5.  Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui
          al  presente  articolo,  finalizzato al perseguimento delle
          funzioni   istituzionali  nelle  pubbliche  amministrazioni
          interessate,   non   costituisce   violazione  del  segreto
          d'ufficio.
              6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di
          spesa    all'uopo    recate   da   appositi   provvedimenti
          legislativi.