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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1996, n. 360

Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-7-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2009)
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Testo in vigore dal:  25-7-1996

Art. 5

Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione
1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Ruolo lire lire
----- ---- ----
Ruolo dei volontari ............... 1.365.000 1.785.000
Ruolo dei sergenti ................ 1.785.000 2.625.000
Ruolo dei marescialli ............. 1.820.000 2.675.000



2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 231/1990, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Grado lire lire
----- ---- ----
Tenente - Capitano ................ 2.205.000 2.835.000
Maggiore .......................... 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello ................ 3.360.000 4.725.000




3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231/1990, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 è rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:


19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Grado lire lire
----- ---- ----
Capitano .......................... 2.205.000 4.725.000
Maggiore .......................... 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello ................ 3.360.000 4.725.000


Note all'art. 5:
- Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1990, n. 231:
"Art 4 (Assegno funzionale). - 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate dal 1 gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi:
a) lire 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio;
b) lire 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio.
2. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, né con gli importi ed i benefici previsti dall'art. 5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità".
"Art. 5 (Omogeneizzazione stipendiale). - 1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 739, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:
Con 15 anni Con 25 anni di servizio di servizio ---- ----
a) capitano ......................... 2.100.000 4.500.000
b) maggiore ......................... 2.800.000 4.500.000
c) tenente colonnello ............... 3.200.000 4.500.000
d) colonnello ....................... 4.500.000 -
2. Gli importi previsti dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19 e 29 anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:
Con 19 anni Con 29 anni di servizio di servizio ---- ----
a) capitano ......................... 2.100.000 2.700.000
b) maggiore ......................... 2.100.000 2.700.000
c) tenente colonnello ............... 2.800.000 4.500.000
d) colonnello ....................... 3.200.000 4.500.000".
- L'articolo 6 del D.P.R. 394/95, nel confermare le misure degli assegni previste dalla legge 231/90, ha ridisciplinato, al comma 1, l'assegno funzionale corrisposto ai sottufficiali al compimento dei 19 o 29 anni di servizio, in considerazione del "riordino delle carriere" del personale non dirigente e non direttivo delle Forze armate, operato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, che ha introdotto nuovi ruoli. Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. n. 394/95:
"Art. 6 (Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione). - 1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
19 anni 29 anni
di servizio di servizio Ruolo Lire Lire
---- ----
Ruolo dei volontari ................ 1.300.000 1.700.000
Ruolo dei sergenti e ruolo dei
marescialli ........................ 1.700.000 2.500.000".