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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1996, n. 360

Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-7-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2009)
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Testo in vigore dal: 25-7-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  61  alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
maggio  1995,  recante  norme  sulle  "Procedure  per  disciplinare i
contenuti  del  rapporto  di impiego del personale di Polizia e delle
Forze  armate",  emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n.
130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
  Visti  gli  articoli  1,  2  e  7 del citato decreto legislativo n.
195/1995,  che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione
- da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita'
-  ai  fini  della  adozione di separati decreti del Presidente della
Repubblica  concernenti  rispettivamente  il personale delle Forze di
polizia  anche  ad  ordinamento militare e quello delle Forze armate,
con esclusione dei dirigenti civili e militari, nonche' del personale
di leva e di quello ausiliario di leva;
  Viste  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n.  195/1995,  che  individuano  le delegazioni di parte
pubblica,  le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio
centrale  di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure
negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia
ad   ordinamento  civile  (Polizia  di  Stato,  Corpo  della  polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia
ad  ordinamento  militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia
di finanza) e per le Forze armate;
  Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, ed
all'art.  7 del citato decreto legislativo n. 195/1995 riguardanti le
delegazioni  e  le  procedure  negoziali  e  di  concertazione per il
personale delle Forze armate in precedenza indicato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
394,  recante  "Recepimento del provvedimento di concertazione del 20
luglio  1995  riguardante  il personale delle Forze armate (Esercito,
Marina,  Aeronautica),  relativo  al  quadriennio  1994-1997, per gli
aspetti   normativi,   ed  al  biennio  1994-1995,  per  gli  aspetti
retributivi";
  Visto  lo schema di provvedimento riguardante il biennio 1996-1997,
per  gli  aspetti  retributivi,  per il personale non dirigente delle
Forze  armate  (Esercito, Marina, Aeronautica), concertato - ai sensi
delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.  195 - in data 18 aprile 1996 dalla delegazione di parte pubblica,
dallo  Stato  maggiore  della  difesa,  dalla sezione COCER Esercito,
dalla sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica;
  Vista  la  legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il
1996);
  Visto  l'art.  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
l'art.  7,  comma  11,  ultimo  periodo,  del  decreto legislativo n.
195/1995;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta  del  2 maggio 1996, ai sensi del citato art. 7, comma 11, del
decreto  legislativo  12  maggio  1995, n. 195, con la quale e' stato
approvato,  previa  verifica  delle  compatibilita'  finanziarie,  lo
schema di provvedimento di concertazione in precedenza indicato;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro della difesa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Area di applicazione e durata

  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  195,  il presente decreto si applica al personale militare
dell'Esercito  (esclusa  l'Arma  dei  carabinieri),  della  Marina  e
dell'Aeronautica,  con  esclusione  dei  dirigenti e del personale di
leva.
  2.   Il   presente   decreto  -  a  seguito  del  provvedimento  di
concertazione,  sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto
del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativo al
quadriennio  1994-1997,  per  gli  aspetti  normativi,  ed al biennio
1994-1995,  per  gli  aspetti  retributivi  -  concerne  gli  aspetti
retributivi  ed  e'  valido  per  il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31
dicembre 1997.
  3.  Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente
decreto,  al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire
dal  mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari
al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai
livelli   retributivi   tabellari   vigenti,   inclusa   l'indennita'
integrativa  speciale.  Dopo  ulteriori tre mesi, detto importo sara'
pari  al  cinquanta  per  cento del tasso di inflazione programmato e
cessa  di  essere  erogato  dalla  decorrenza degli effetti economici
previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195/1995.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' redatto  ai  sensi
          dell'art.   10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87 della Costituzione conferisce al  Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare le leggi e di
          emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
             - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  reca:
          "Attuazione  dell'art.  2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in materia di procedure per disciplinare  i  contenuti  del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di Polizia e
          delle Forze Armate". Si trascrive il testo  degli  articoli
          1, 2, 3 (commi 1, 2, 3, 4 e 5), 5, 7, 8 (comma 1):
             "Art.  1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
          disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale  delle  Forze  di  polizia  anche  ad ordinamento
          militare  e  delle  Forze  armate,  esclusi  i   rispettivi
          dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
          quello  ausiliario  di  leva,  sono  stabilite dal presente
          decreto legislativo. Il rapporto di impiego  del  personale
          civile   e   militare   con  qualifica  dirigenziale  resta
          disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi  dell'art.
          2,   comma  4,  e  delle  altre  disposizioni  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni.
             2.  Le  procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le modalita' e  per  le  materie  indicate  negli  articoli
          seguenti,   si  concludono  con  l'emanazione  di  separati
          decreti  del  Presidente   della   Repubblica   concernenti
          rispettivamente  il  personale delle Forze di polizia anche
          ad ordinamento militare e quello delle Forze armate".
             "Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del  Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato:
               A)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo sindacale stipulato da  una  delegazione  di  parte
          pubblica  composta  dal  Ministro per la funzione pubblica,
          che la presiede, e dai Ministri dell'interno,  del  tesoro,
          della  difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle
          risorse   agricole,   alimentari   e   forestali   o    dai
          Sottosegretari  di Stato rispettivamente delegati, e da una
          delegazione sindacale  composta  dai  rappresentanti  delle
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale del personale della Polizia di  Stato,  del
          Corpo  della  polizia  penitenziaria  e del Corpo forestale
          dello Stato individuate con decreto  del  Ministro  per  la
          funzione  pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti
          per il pubblico impiego in materia  di  accertamento  della
          maggiore rappresentativita' sindacale;
               B)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
          Ministri indicati nella lettera A) o  i  Sottosegretari  di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della  difesa  e
          delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
             2.  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica di cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
          Ministro della difesa  il  Capo  di  Stato  maggiore  della
          difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
          centrale di rappresentanza (COCER Sezioni Esercito,  Marina
          ed Aeronautica).
             3.  Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al comma 1, lettera a) sono composte da  rappresentanti  di
          ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei
          Ministeri della difesa e delle finanze di cui al  comma  1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione  del
          Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
          consentire  la  rappresentanza  di   tutte   le   categorie
          interessate".
             "Art.  13  (Forze  di  polizia  ad  ordinamento civile -
          materie oggetto di contrattazione e di informazione e forme
          di partecipazione). - Ai fini di cui all'art. 2,  comma  1,
          lettera  a),  per  il  personale appartenente alle Forze di
          polizia   ad   ordinamento   civile,   sono   oggetto    di
          contrattazione:  il  trattamento  economico fondamentale ed
          accessorio;
              la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; il
          congedo ordinario;
              il congedo straordinario;
              l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
              i permessi brevi per esigenze personali;
              le  aspettative  sindacali  ed  i  permessi   sindacali
          retribuiti;
              il    trattamento    economico   di   missione   e   di
          trasferimento;
              i   criteri   di   massima   per   la   formazione    e
          l'aggiornamento professionale;
              i criteri per l'istituzione di organi di verifica della
          qualita'  e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci,
          per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e  di
          benessere del personale, nonche' per la gestione degli Enti
          di assistenza del personale.
             2.  Nel  rispetto  dei  principi  generali fissati dalla
          legge o da atti normativi o amministrativi emanati ai sensi
          dell'art. 2, comma 4, della legge 6  marzo  1992,  n.  216,
          nell'ambito  della  Polizia  di Stato e del Corpo forestale
          dello Stato, le rispettive amministrazioni, allo  scopo  di
          rendere piu' costruttivo il sistema di relazioni sindacali,
          informano    le    organizzazioni    sindacali   firmatarie
          dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1,  lettera
          a),  operanti presso le predette rispettive amministrazioni
          in  merito  alla  determinazione   dei   criteri   generali
          concernenti:
               a)  l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio
          giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
               b) la mobilita' esterna del personale a domanda;
               c) la definizione delle piante organiche;
               d) la gestione del rapporto di  impiego  relativamente
          agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale
          concernenti    lo    stato   giuridico   previdenziale   ed
          assistenziale;
               e)   la   introduzione   di   nuove  tecnologie  e  le
          conseguenti  misure  di  massima  riguardanti  i   processi
          generali   di   organizzazione   degli  uffici  centrali  e
          periferici aventi effetti generali sull'organizzazione  del
          lavoro;
               f)  le  misure di massima concernenti l'organizzazione
          degli uffici e l'organizzazione del lavoro;
               g)  la  qualita'  del  servizio  ed  i  rapporti   con
          l'utenza,  nonche'  le  altre  misure  di  massima  volte a
          migliorare l'efficienza dei servizi;
               h)  l'attuazione  di  programmi  di   formazione   del
          personale;
               i)  le  misure  in  materia  di igiene e sicurezza nei
          luoghi di lavoro.
             3. Per le materie indicate nelle lettere  a)  e  b)  del
          comma  2,  l'informazione  e' preventiva. A seguito di tale
          informazione,   le   amministrazioni   e   le    rispettive
          organizzazioni sindacali indicate nel comma 2, su richiesta
          delle  stesse  organizzazioni  sindacali,  si  incontrano a
          livello  nazionale  per  l'esame  delle  predette  materie.
          L'esame  si svolge in appositi incontri - cui sono invitate
          anche le  altre  rispettive  organizzazioni  sindacali  non
          richiedenti  -  che  iniziano entro le 48 ore dalla data di
          ricezione della  richiesta  e  si  concludono  nel  termine
          tassativo    di    quindici    giorni    dalla    ricezione
          dell'informazione, ovvero entro un termine piu'  breve  per
          motivi  di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni
          assumono le  proprie  autonome  determinazioni  definitive.
          Dell'esito   dell'esame   e'   redatto  verbale  dal  quale
          risultano le posizioni della parti. Durante il  periodo  in
          cui  si  svolge  l'esame,  le  amministrazioni non adottano
          provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento  e  le
          organizzazioni  sindacali  che  vi partecipano non assumono
          sulle stesse iniziative conflittuali. In merito alle citate
          materie, per  le  parti  rimesse  alla  determinazione  dei
          competenti  organi  periferici,  anche  a livello locale si
          applica la stessa procedura. L'articolazione dei  turni  di
          servizio  di  cui  alla lettera a) del comma 2 dovra essere
          realizzata  dai  dirigenti  responsabili   nell'ambito   di
          tipologie  da  individuare  nell'accordo  nazionale  quadro
          previsto nel comma 7.
             4. Per le materie indicate nelle lettere, c), d)  ed  e)
          del  comma  2,  le amministrazioni della Polizia di Stato e
          del  Corpo   forestale   dello   Stato,   previa   adeguata
          informazione,  acquisiscono senza particolare formalita' il
          parere delle rispettive organizzazioni sindacali di cui  al
          citato comma 2.
             5.  Per  le materie indicate nelle lettere f), g), h) ed
          i) del comma 2, l'informazione e' successiva. A tale  scopo
          le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo fore-
          stale  dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle
          rispettive organizzazioni sindacali di cui al  comma  2  in
          una  apposita  conferenza  di rappresentanti delle predette
          amministrazioni  ed  organizzazioni  sindacali,  non avente
          alcuna natura negoziale, da  riunirsi  con  cadenza  almeno
          annuale".
             "Art. 5 (Forze armate - materie oggetto di concertazione
          e  di  informazione e forme di partecipazione). - 1. Per il
          personale  appartenente  alle  Forze  armate,  le   materie
          oggetto  di  concertazione  di  cui  all'art.  2,  comma 2,
          riguardano:
              trattamento economico fondamentale ed accessorio;
              la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
              le licenze;
              l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
              i permessi brevi per esigenze personali;
              il   trattamento   economico   di   missione    e    di
          trasferimento;
              i criteri per l'istituzione di organi di verifica della
          qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci,
          per  lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di
          benessere  del  personale,  ivi  compresi  l'elevazione   e
          l'aggiornamento  culturale  del  medesimo,  nonche'  per la
          gestione degli Enti di assistenza del personale.
             2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme
          di partecipazione  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  19,  commi  4  e  seguenti, della legge 11 luglio
          1978, n. 382".
             "Art.  7  (Procedimento).  -   1.   Le   procedure   per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui  all'art.  2  sono avviate dal Ministro per la funzione
          pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di  scadenza
          previsti  dai precedenti decreti. Tali procedure, che hanno
          inizio contemporaneamente, si sviluppano con  carattere  di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione  della  ipotesi  di  accordo  sindacale, per
          quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
          e  della  predisposizione   degli   schemi   dei   relativi
          provvedimenti,  per quanto attiene alle Forze di polizia ad
          ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
             2. Al  fine  di  assicurare  condizioni  di  sostanziale
          omogeneita',  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, in
          qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7,  puo'
          convocare,  anche  congiuntamente,  le delegazioni di parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della  Guardia
          di  finanza  e  dei  COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano  nazionale  delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento
          civile di cui al medesimo art. 2.
             3.  Le  trattative  per  la   definizione   dell'accordo
          sindacale  riguardante  le  Forze di polizia ad ordinamento
          civile di cui all'art.  2, comma 1, lettera a), si svolgono
          in  riunioni  cui  partecipano   i   rappresentanti   delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi della citata disposizione  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
             4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi
          di  accordo  di  cui  al  comma  3  possono  trasmettere al
          Presidente del Consiglio dei Ministri ed  ai  Ministri  che
          compongono   la  delegazione  di  parte  pubblica  le  loro
          osservazioni  entro  il  termine  di  cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'accordo.
             5.  Le  delegazioni  dei  Comandi generali dell'Arma dei
          carabinieri e della Guardia  di  finanza  e  rappresentanti
          delle rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori per la
          formazione  dello  schema  di  provvedimento riguardante le
          Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2,
          comma 1, lettera b).
             6. Le sezioni  Carabinieri  e  Guardia  di  finanza  del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di cui al comma 5, possono trasmettere,  ove  dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti, le loro  osservazioni  in  ordine  al  predetto
          schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
             7.  I  rappresentanti  dello Stato maggiore difesa e del
          COCER (Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica)  partecipano
          ai  lavori  per la formazione dello schema di provvedimento
          riguardante le Forze armate.
             8.  Le  sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica  del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di cui al comma 7, possono trasmettere,  ove  dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti le  loro  osservazioni  in  ordine  al  predetto
          schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
             9.   Per   la   formulazione  di  pareri,  richieste  ed
          osservazioni  sui  provvedimenti   in   concertazione,   il
          Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
          delibera nei comparti. I comparti interessati  sono  due  e
          sono  formati  rispettivamente  dai  delegati  con rapporto
          d'impiego delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica;  e
          dai   delegati   con   rapporto   d'impiego  delle  sezioni
          Carabinieri e Guardia di finanza.
             10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma  3  e
          gli  schemi  di  provvedimento  di  cui ai commi 5 e 7 sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del personale interessato, i  costi  unitari  e  gli  oneri
          riflessi    del    trattamento    economico,   nonche'   la
          quantificazione  complessiva  della   spesa,   diretta   ed
          indiretta,  ivi  compresa quella eventualmente rimessa alla
          contrattazione   decentrata,   con   l'indicazione    della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi,   la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospenderne  l'esecuzione  parziale,  o  totale, in caso di
          accertata esorbitanza dai limiti  di  spesa.  Essi  possono
          prevedere  la  richiesta  -  da  parte della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri  o  delle  organizzazioni  sindacali
          firmatarie  ovvero  delle sezioni COCER, per il tramite dei
          rispettivi Comandi generali o dello  Stato  maggiore  della
          difesa  -  al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
          pubblico impiego (istituito presso il  Consiglio  nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro  dall'art.  10 della legge 30
          dicembre 1991, n. 412) di controllo  e  certificazione  dei
          costi  esorbitanti  sulla base delle rilevazioni effettuate
          dalla Ragioneria generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento
          della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica. Il nucleo si pronuncia  entro  quindici  giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti schemi di provvedimento non possono in  ogni  caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a  quanto  stabilito  nel   documento   di   programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio. In nessun  caso  possono  essere  previsti  oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita' dei decreti del Presidente  della  Repubblica  di
          cui   al   comma  11,  in  particolare  per  effetto  della
          decorrenza dei benefici a regime.
             11. Il Consiglio dei  Ministri,  entro  quindici  giorni
          dalla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo  sindacale
          riguardante le Forze di polizia  ad  ordinamento  civile  e
          dalla   formulazione   degli   schemi   dei   provvedimenti
          riguardanti  rispettivamente  le  Forze   di   polizia   ad
          ordinamento  militare  e  le  Forze  armate,  verificate le
          compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni  di
          cui  ai  commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo e gli
          schemi dei decreti del Presidente della Repubblica  di  cui
          all'art.  1,  comma  2.  I  decreti sono adottati in deroga
          all'art. 17, comma 1, lettera e),  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  e si prescinde dal parere del Consiglio di
          Stato.
             12. La disciplina emanata con i decreti  del  Presidente
          della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
          per   gli   aspetti   normativi   e   biennali  per  quelli
          retributivi, a decorrere dai termini di  scadenza  previsti
          dai   precedenti   decreti,   e   conserva  efficacia  fino
          all'entrata in vigore dei decreti successivi.
             13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di  cui
          al  presente  decreto  non  vengano  definiti, per la parte
          relativa ai trattamenti economici accessori, entro  novanta
          giorni  dall'inizio  delle  relative  procedure, il Governo
          riferisce alla Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della
          Repubblica  nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
          regolamenti".
             "Art. 8 (Procedure di raffreddamento dei  conflitti).  -
          1.   Al  fine  di  assicurare  la  sostanziale  omogeneita'
          nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del
          Presidente  della  Repubblica  di  cui   all'art.   2,   le
          amministrazioni   ed   i   Comandi   generali   interessati
          provvedono a reciproci scambi di informazione".
             -  La  legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria
          per  il  1996),   indica   le   risorse   disponibili   per
          corrispondere i miglioramenti economici al personale.
             -  Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988, n.  400, citata, e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge"
             - Il decreto del Presidente della Repubblica  31  luglio
          1995,   n.      394,   ha   recepito  il  provvedimento  di
          concertazione riguardante il personale delle Forze  Armate,
          relativo   al   quadriennio   1994-1997,  per  gli  aspetti
          normativi,  ed  al  biennio  1994-1995,  per  gli   aspetti
          retributivi.
           Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.    195,  citato,  e'  riportato  alle  note  alle
          premesse.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica  31  luglio
          1995,  n.   394, ha recepito il precedente provvedimento di
          concertazione riguardante il personale delle Forza  armate,
          relativo  al  quadriennio  1994  -  1997,  per  gli aspetti
          normativi, ed al biennio  1994  -  1995,  per  gli  aspetti
          retributivi.