stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 367

Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2011)
Testo in vigore dal:  10-12-1994

Art. 2

Documentazione
1. Gli atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato e la relativa documentazione, gli elenchi, epiloghi, riassunti, note descrittive, prospetti ed altri analoghi documenti contabili comunque denominati, i titoli di spesa e, in genere, gli atti e i documenti previsti dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvati rispettivamente con regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa di conti amministrativi o giudiziali, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di rappresentazione e di trasmissione, compresi i supporti ottici. Si applica l'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, definisce, entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per l'entrata in vigore del presente regolamento, le regole tecniche e gli standards delle procedure da utilizzare affinchè le evidenze informatiche possano essere validamente impiegate a fini probatori, amministrativi e contabili.
3. La documentazione originale rimane in custodia delle amministrazioni e degli organi emittenti secondo quanto previsto dall'articolo 653 aggiunto al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 con l'articolo 17 del presente regolamento.
4. Allo scopo di definire i casi, le modalità e le procedure per l'utilizzazione a regime, nei procedimenti amministrativi e contabili, delle evidenze informatiche di cui al comma 1, l'Autorità per l'informatica promuove protocolli d'intesa fra le amministrazioni dello Stato e gli altri organismi interessati.
Note all'art. 2:
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato".
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".
- Il testo dell'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:
"15. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39. Restano in ogni caso in vigore
le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonché le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale".
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il testo dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 537/93, citata, è il seguente:
"7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".