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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 367

Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2011)
Testo in vigore dal: 26-3-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in  particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; 
  Acquisito il parere della competente commissione del  Senato  della
Repubblica; 
  Considerato  che  il  termine  per  l'emissione  del  parere  della
competente  commissione  della   Camera   dei   deputati   ai   sensi
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'  scaduto  in
data 26 marzo 1994; 
  Udito il parere della  Corte  dei  conti,  espresso  dalle  Sezioni
riunite nelle adunanze del 4, 5 e 10 marzo 1994; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 1 aprile 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro; 
                 E M A N A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
           Principi generali e precisazioni terminologiche 
  1. Le procedure di spesa sono rette, oltre  che  dal  principio  di
legalita',  da  principi  di  certezza,   pubblicita',   trasparenza,
concentrazione  e  speditezza.  Esse  sono  svolte,  di  norma,   con
tecnologie  informatiche,  in  modo  da  assicurare  certezza   delle
informazioni, efficacia dei controlli, rapidita' dei pagamenti. 
  2. I pagamenti dello Stato sono effettuati, di regola,  con  titoli
informatici. Essi  sono  regolati  secondo  procedure  conformi  alle
esigenze  del  sistema  economico  nazionale  ed  operano  in   forma
integrata con i servizi del sistema bancario e postale. 
  3. L'estinzione dei titoli di spesa si effettua  in  via  ordinaria
mediante accreditamento sui conti  correnti  bancari  o  postali  dei
creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di  pagamento  disponibili
sui circuiti bancario  e  postale,  secondo  la  scelta  operata  dal
creditore. 
  4. Agli effetti del  presente  regolamento  si  denominano  con  il
termine "Ragionerie" i  seguenti  uffici  della  Ragioneria  generale
dello Stato, a seconda della rispettiva competenza: 
    a) Ragionerie centrali; 
    b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38)); 
    c) Ragionerie provinciali. 
  Per  "Sistema  informativo  integrato"  si   intende   il   sistema
informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato  e  della
Corte dei conti, costituito a supporto delle  funzioni  di  controllo
preventivo e successivo attribuite a  tali  organi,  anche  ai  sensi
della legge 14 gennaio 1994,  n.  20  e  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.