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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1992, n. 417

Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal:  8-11-1992

Art. 11

Fondo scorta
1. Per provvedere alle spese minute ed alla corresponsione nei casi previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, di acconti ed anticipi al personale, nonché alle spese da farsi, previa autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, in occorrenze straordinarie per le quali sia indispensabile il pagamento immediato, è assegnato alle questure un fondo scorta, destinato a fronteggiare le esigenze degli uffici e reparti della Polizia di Stato di ciascuna provincia. I criteri per l'impiego di detto fondo sono stabiliti con le modalità di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1959, n. 451.
2. Il fondo stesso è costituito dalle erogazioni effettuate dalle prefetture, dai commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e dalla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta sull'apposito capitolo di bilancio e viene, di volta in volta, reintegrato con le somministrazioni disposte sui competenti capitoli di spesa.
3. Il riparto di detto fondo è disposto dal questore, secondo le direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza, tra il proprio ufficio e gli altri uffici e reparti della provincia.
4. Analogo fondo è assegnato al reparto autonomo del Ministero dell'interno, nonché agli istituti ed alla scuola di cui al comma 5 dell'art.2.
5. L'impiego del fondo scorta è disposto dai titolari degli uffici, reparti ed istituti interessati.
6. La gestione del fondo scorta viene chiusa, alla fine di ciascun esercizio, con la restituzione alle prefetture, ai commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta delle somme anticipate, per il successivo versamento all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Nota all'art. 11:
- Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 15 giugno 1959, n. 451, concernente: "Istituzione del capitolo 'Fondo scortà per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza":
"Art. 2. - Per l'esercizio finanziario 1958-1959 l'ammontare del Fondo di cui all'art. 1 è fissato in lire 600 milioni.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per l'interno, i criteri per l'impiego del Fondo".