stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 giugno 1959, n. 451

Istituzione del capitolo "Fondo scorta" per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal:  22-7-1959

Art. 2


Per l'esercizio finanziario 1958-59 l'ammontare del fondo di cui all'art. 1 è fissato in lire 600 milioni.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per l'interno, i criteri per l'impiego del Fondo.