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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1992, n. 336

Regolamento concernente l'organizzazione della Scuola centrale tributaria, in attuazione degli articoli 5 e 12 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/7/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/02/1993)
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Testo in vigore dal:  15-7-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, che, all'art. 12, demanda ad apposito regolamento l'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 5 riguardanti la Scuola centrale tributaria;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 febbraio 1992;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 13 marzo 1992 e del 26 maggio 1992;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Sede, dipendenza ed organi della Scuola centrale tributaria
1. La Scuola centrale tributaria ha sede in Roma. Essa è posta alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze.
2. Sono organi della Scuola il rettore, il comitato e il direttore amministrativo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.