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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1992, n. 336

Regolamento concernente l'organizzazione della Scuola centrale tributaria, in attuazione degli articoli 5 e 12 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/7/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/02/1993)
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Testo in vigore dal: 15-7-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 29 ottobre  1991,  n.  358,  recante  norme  per  la
ristrutturazione del  Ministero  delle  finanze,  che,  all'art.  12,
demanda  ad  apposito  regolamento  l'attuazione  delle  disposizioni
recate dall'art. 5 riguardanti la Scuola centrale tributaria; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 6 febbraio 1992; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 13 marzo 1992 e del 26 maggio 1992; 
  Sulla proposta del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
     Sede, dipendenza ed organi della Scuola centrale tributaria 
  1. La Scuola centrale tributaria ha sede in  Roma.  Essa  e'  posta
alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze. 
  2. Sono organi della Scuola il rettore, il comitato e il  direttore
amministrativo. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e)  l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.