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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 255

Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-4-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2010)
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Testo in vigore dal:  16-4-1992

Art. 28

Cauzione
1. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 8, della legge il richiedente deve prestare reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La predetta cauzione può altresì essere costituita mediante:
a) fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e suc- cessive modifiche ed integrazioni;
b) polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.
2. La domanda di concessione deve essere corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta prestazione della cauzione. Ove il deposito sia stato costituito in danaro o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, deve essere effettuato presso la Tesoreria centrale o la Sezione di tesoreria provinciale indicata nel bando di concorso.
3. Agli aspiranti non utilmente collocati nella graduatoria la cauzione deve essere restituita entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria stessa. Il deposito effettuato dal concorrente cui viene assentita la concessione deve intendersi convertito in cauzione definitiva.
Allo svincolo della stessa l'Amministrazione procede nel termine di tre mesi dall'estinzione della concessione ove non siano ravvisabili posizioni debitorie dell'interessato.
Entro il medesimo termine si provvede all'incameramento della cauzione nel limite dell'ammontare dei crediti liquidi ed esigibili vantati dall'Amministrazione.
Note all'art. 28:
- Per il testo dell'art. 16 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 2.
- Il testo dell'art. 54 del regolamento approvato con R.D. n. 827/1924, come sostituito dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, poi modificato dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635, è il seguente:
"Art. 54. - Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa.
Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione.
Sono ammessi a prestare fideiussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche di interesse nazionale nonché le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a lire 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di prima categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000.
Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fideiussione può accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 6.000.000 e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.
Per il taglio dei boschi cedui, la fideiussione può accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito.
Par l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 480.000 annue, l'amministrazione può accettare la fideiussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.
In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere acettata una cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in cauzione.
È pure fatta facoltà all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.
L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fideiussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie.
Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato".
- Il R.D.L. n. 375/1936 reca: "Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia".
- Il D.P.R. n. 449/1959 approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.