stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1956, n. 635

Modifica dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, concernente la fidejussione da parte delle Aziende di credito.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  25-7-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 54 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309;
Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309, è sostituito dal seguente:
"Sono ammessi a prestare fidejussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche d'interesse nazionale nonché le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di 1° categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1956

GRONCHI SEGNI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956

Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 27. - CARLOMAGNO