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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n. 384

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
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Testo in vigore dal:  1-1-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 110

Indennità del personale medico e veterinario
1. I valori annui lordi delle indennità previste dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, per il personale medico e veterinario sono così stabiliti, al 1 luglio 1990, data di decorrenza del regime:
Personale medico:
A) Tempo pieno:
Assistente medico, medico specialistica .. .. .. ...L. 1.650.000, tempo pieno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 13.300.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario,
aiuto corresponsabile ospedaliero, medico
specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 2.160.000, tempo pieno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 16.520.000,
dirigenza medica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.200.000;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario,
direttore sanitario, primario ospedaliero,
medico specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 3.360.000, tempo pieno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 19.780.000;
B) Tempo definito:
Assistente medico, medico specialistica .. .. .. ...L. 1.238.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario,
aiuto corresponsabile ospedaliero, medico
specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.620.000, dirigenza medica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.200.000;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario,
direttore sanitario, primario ospedaliero,
medico specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 2.520.000;
C) Veterinari:
Collaboratore, indennità medico specialistica .. ..L. 1.650.000, indennità medico-veterinaria, ispezione,
vigilanza e polizia veterinaria .. .. .. .. .. ....L. 13.300.000;
Coadiutore, indennità medico specialistica .. .. ..L. 2.160.000,
indennità medico-veterinaria, ispezione,
vigilanza e polizia veterinaria .. .. .. .. .. ....L. 16.520.000,
dirigenza medica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.200.000;
Dirigente, indennità medico specialistica .. .. ...L. 3.360.000,
indennità medico-veterinaria, ispezione,
vigilanza e polizia veterinaria .. .. .. .. .. ....L. 19.780.000.
((2))
2. Le indennità di cui al comma 1, ad eccezione dell'indennità di dirigenza medica, progrediscono in otto classi biennali del 6' costante, computato sul valore iniziale delle voci medesime, ed in successivi aumenti biennali del 2,50%, computati sul valore dell'ottava classe.
3. La determinazione del valore economico della anzianità per classi e scatti in base al meccanismo di cui al comma 2 avviene, fino al 30 giugno 1990, in base al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. A far data dal 1 luglio 1990 i livelli economico-tabellari per medici e veterinari dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale,previsto dal presente articolo per le rispettive posizioni funzionali,il numero delle classi o degli scatti già in godimento al 30 giugno 1990.
4. Il periodo temporale eccedente le classi o gli scatti maturati alla data del 1 luglio 1990 viene utilizzato ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto.
5. I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono abrogati, mentre sono confermati i commi 7 e 8 dello stesso articolo. Dal 1 dicembre 1990 al personale di posizione funzionale apicale medico cui non è corrisposta l'indennità differenziata primariale è attribuita una indennità di dirigenza medica lorda, annua, fissa e ricorrente di L.
3.400.000. Sono, altresì, confermati gli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
6. A decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennità differenziate di coordinamento previste dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000 e l'indennità di cui all'articolo 97 dello stesso decreto è rideterminata in L.
3.780.000. L'indennità di pronta disponibilità erideterminata in L. 40.000 lorde.
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "A decorrere dal 1 gennaio 1996 la corresponsione dell'indennità di tempo pieno di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, è sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo importo per il personale dipendente che esercita l'attività libero-professionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche."