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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1990, n. 44

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/03/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1997)
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Testo in vigore dal:  25-11-1990
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Art. 6

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, resta disciplinato dalla stessa disposizione fino al 30 giugno 1990.
2. Per le finalità di cui all'art. 7, a decorrere dal 1' luglio 1990 è costituito, presso ciascuna amministrazione, un fondo annuo denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" che è alimentato:
a) dall'importo di cui al comma 5 dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, incrementato dal corrispettivo di quindici ore annue pro-capite di lavoro straordinario negli importi al 31 dicembre 1989;
b) dalle somme stanziate per il compenso incentivante la produttività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1984;
c) dalle somme stanziate per i progetti finalizzati di cui agli articoli 11 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;
d) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascuna amministrazione di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari.
((2))
3. Il fondo di cui al comma 2 è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dalle amministrazioni, di una quota:
a) delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale istituzione od adeguamento, secondo la normativa vigente, di corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi più qualificati a favore dell'utenza;
b) di economie di gestione conseguenti a riduzioni di spese di funzionamento eventualmente realizzate dalle amministrazioni, a parità di quantità e qualità di servizi resi per effetto dell'ottimale utilizzazione dei fattori di produzione, con esclusione comunque delle spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature. (1)
4. La riduzione delle spese di cui alla lettera b) del comma 3 è determinata ponendo a raffronto le risultanze complessive del bilancio consuntivo, al netto degli incrementi stabiliti sulla base dei dati ISTAT sul costo della vita, con quelle del bilancio consuntivo dell'anno 1988, preso a riferimento per il periodo di vigenza del presente regolamento. (1)
5. Le quote di incremento di cui al comma 3 sono definite in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale e confluiscono nel fondo di cui al comma 2 con decreto del Ministro interessato. (1)
6. Per le amministrazioni destinatarie di disposizioni legislative di istituzione, di finanziamento o di incremento dei fondi di incentivazione della produttività, compresi quelli correlati all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, di altre indennità di istituto e similari, comunque denominate, e di incremento del compenso incentivante di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ovvero per le amministrazioni eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni legislative, la quota aggiuntiva di cui alla lettera d) del comma 2 è posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni.
7. Per la istituzione del fondo di cui al comma 2 il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENT0 (1)
Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 6 non erano state ammesse a registrazione da parte della Corte dei conti. Tali disposizioni sono state successivamente registrate con riserva dalla Corte dei conti in data 5 maggio 1990.
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 22 novembre 1990, n. 342 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del Ministero di grazia e giustizia, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, opera con decorrenza dal 1 gennaio 1990, ed è integrato, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1990, dalla quota di cui al comma 13 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nonché, fino al 31 dicembre successivo, dalla somma di lire 38.533.200.000."