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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1988, n. 127

Modificazioni all'art. 15 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/04/1988
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Testo in vigore dal:  22-4-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1988;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. L'ultimo comma dell'art. 15 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, è sostituito dal seguente:
"Il comitato può anche consentire che l'estrazione dei numeri avvenga mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica di sfere di gomma, contraddistinte all'esterno dalle lettere dell'alfabeto e dai numeri dallo zero al nove di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo. Dette urne debbono essere opacizzate, ovvero, se trasparenti, debbono avere velocità di rotazione tale da impedire, durante le operazioni di estrazione, la lettura dei numeri e delle lettere impressi sulle sfere in esse contenute, assicurando comunque la espulsione simultanea di una sfera da ciascuna urna mediante unico impulso comandato a distanza".

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- La legge n. 722/1955 reca: "Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali".
- La legge n. 174/1983 reca: "Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1983, 1984 e 1985 le lotterie di Viareggio e Venezia".

Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 15 del regolamento generale delle lotterie nazionali è il seguente:
"Art. 15. - All'estrazione dei biglietti si procede nel modo seguente:
1) in un'urna contrassegnata col numero romano 'Ì sono immesse, alla presenza del pubblico, tante sfere metalliche, chiuse con coperchio a scatto od avvitabile, quante sono le serie dei biglietti venduti. Nell'interno di ciascuna sfera sono stampate le lettere dell'alfabeto, singole o associate, corrispondenti alle diverse serie. Le lettere stampate nell'interno della prima sfera estratta indicano la serie prima estratta;
2) in cinque urne contrassegnate rispettivamente con i numeri romani, II, III, IV, V e VI sono immesse, alla presenza del pubblico, dieci sfere metalliche con coperchio a scatto od avvitabile, nell'interno delle quali sono stampati i numeri dallo zero al nove. Si procede quindi alla estrazione di una sfera da ciascuna urna: i numeri stampati all'interno delle sfere estratte rappresentano rispettivamente, secondo l'ordine di estrazione, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unità del numero primo estratto.
Ove i cinque numeri estratti da ciascuna urna siano tutti zero, si intende estratto il numero 100.000.
Terminata l'estrazione, le sfere relative alla serie ed ai numeri vengono nuovamente imbussolate nelle rispettive urne e l'operazione di estrazione viene ancora ripetuta tante volte, quanti sono i premi stabiliti per la lotteria.
Qualora sia estratta la serie ed il numero di un biglietto tranciato e quindi invenduto o l'estrazione ripeta una serie ed un numero già sorteggiato, l'estrazione stessa è ritenuta nulla e l'operazione viene rinnovata.
Prima di ogni estrazione, le urne nelle quali sono state immesse le diverse serie ed i numeri, sono sottopote a movimento rotatorio. La estrazione delle sfere è effettuata, per ogni urna, da persona scelta dal Comitato, la quale dovrà procedere alla estrazione stessa avendo gli occhi bendati e il braccio nudo.
Il Comitato può anche consentire che l'estrazione dei numeri avvenga mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica di sfere di gomma, contraddistinte all'esterno dalle lettere dell'alfabeto e dai numeri dallo zero al nove di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo. Dette urne debbono essere opacizzate, ovvero, se trasparenti, debbono avere velocità di rotazione tale da impedire, durante le operazioni di estrazione, la lettura dei numeri e delle lettere impressi sulle sfere in esse contenute, assicurando comunque la espulsione simultanea di una sfera da ciascuna urna mediante unico impulso comandato a distanza".