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LEGGE 26 marzo 1977, n. 105

Modificazioni all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, concernente la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali.

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Testo in vigore dal:  10-4-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, è sostituito dal seguente:
"Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti".
La disposizione del presente articolo si applica anche agli utili delle lotterie non ancora attribuiti con provvedimenti divenuti efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.