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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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Art. 77

Presentazione della domanda di rimborso
1. La domanda di rimborso, corredata dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure esperite, deve essere presentata all'ufficio dell'amministrazione finanziaria, o all'ente che ha emesso il ruolo entro ventiquattro mesi da quello di scadenza dell'ultima rata.
2. Quando il concessionario prova che la procedura esecutiva si è protratta oltre il termine di cui al comma 1 per causa non imputabile a lui o al concessionario delegato la domanda deve essere presentata entro quattro mesi dal giorno in cui la procedura è stata compiuta.
3. Se la procedura di fallimento è ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata dopo che è divenuto definitivo il provvedimento di chiusura del fallimento e comunque entro quattro mesi dalla sua applicazione nel foglio annunzi legali.
4. Se la procedura di liquidazione coatta amministrativa o la procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, della legge 3 aprile 1979 n. 95, è ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la ripartizione finale dell'attivo tra i creditori.
5. In caso di concordato preventivo o fallimentare la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del concordato.
6. In caso di concordato preventivo o fallimentare con cessione dei beni ai creditori, la domanda di discarico, o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data del provvedimento con il quale il giudice delegato accerta la completa esecuzione del concordato.
7. In caso di eredità accettata con beneficio di inventario o di separazione dei beni chiesta dai creditori, ovvero di eredità giacente, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata nel termine di quattro mesi dal trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel foglio annunzi legali dello stato di graduazione, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sui reclami proposti.
8. In una stessa domanda non possono essere comprese quote iscritte in ruoli diversi:
9. Uno degli esemplari della domanda, con l'indicazione da parte dell'ufficio finanziario o dell'ente della data di presentazione, è restituito al concessionario in segno di ricevuta.
10. La domanda può anche essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la presentazione si considera avvenuta nel giorno in cui la raccomandata è consegnata all'ufficio postale. (5) (13)
((19))


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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente responsabili del pagamento sono in numero superiore a tre, i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati di due mesi per ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo".

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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 8 agosto 1995, n. 349, ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "I termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui [...] agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativi alla riscossione delle entrate di cui all'articolo 41 dello stesso decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1 febbraio 1995 fino al 29 febbraio 1996".
- (con l'art. 2, comma 2) che "I termini di cui [...] agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pendenti alla data del 30 giugno 1995, iniziano a decorrere dal 1 luglio 1995, ferma restando la validità degli atti già compiuti".
- (con l'art. 2, comma 6) che "I termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono sospesi durante il periodo di gestione del commissario governativo".

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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".