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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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Art. 32

Obblighi generali
1. Il concessionario è tenuto ad osservare oltre a tutte le disposizioni del presente decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del disciplinare di cui all'articolo 9, comma 1, le istruzioni impartite dal servizio centrale per assicurare la regolarità della gestione.
2. Il numero, l'ubicazione e le modalità di funzionamento degli sportelli di riscossione, nonché particolari limitazioni dell'apertura degli sportelli, saranno stabilite nel disciplinare.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 FEBBRAIO 1999, N. 37.
4. Il concessionario deve prestare la cauzione nelle forme e nei tempi stabiliti dagli articoli 46 e seguenti.
5. A richiesta degli enti locali interessati il concessionario assume il servizio di tesoreria degli enti stessi, comprendente le entrate diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 1, ed il pagamento delle spese, nonché le altre incombenze demandate al tesoriere da norme legislative e regolamentari. Assumono, altresì la riscossione di entrate spettanti ad enti autorizzati per legge ad avvalersi degli esattori delle imposte dirette in base alle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657. (16)
6. Ai fini della riscossione e dei versamenti agli enti destinatari la giornata di sabato è considerata festiva a tutti gli effetti di legge.
((19))


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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Sono abrogati [.] il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione".

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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".