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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 113

Durata della concessione
1. Per il primo periodo di gestione la durata della concessione è quinquennale. (10) (11) (12)
((19))


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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 marzo 1995, n. 95, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1994 di durata delle concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, già prorogato al 31 gennaio 1995 dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1995, limitatamente agli ambiti territoriali per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, nell'esaminare le richieste di affidamento pervenute ha evidenziato l'opportunità di ulteriori approfondimenti istruttori".

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AGGIORNAMENTO (11)
L'errata-corrige in G.U. 1/2/1995, n. 26, nel modificare l'art. 9, comma 1 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 marzo 1995, n. 95, ha disposto che "Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, già prorogato al 31 gennaio 1995 dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1995, limitatamente agli ambiti territoriali per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, nell'esaminare le richieste di affidamento pervenute ha evidenziato l'opportunità di ulteriori approfondimenti istruttori".

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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995, n. 349, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, resta fissato al 31 gennaio 1995".

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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".