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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987, n. 494

Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1988)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DIPENDENTE DAI MINISTERI)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON
    ECONOMICI)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
    NAZIONALE)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DELLE AZIENDE E DELLE
    AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DELLA SCUOLA)
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  • NORME FINALI
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Testo in vigore dal:  8-12-1987

Art. 7

1. Alla fine dell'art. 18 sono aggiunti i seguenti commi:
"4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni, senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si farà ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente.
5. All'intervento delle medesime delegazioni si farà ricorso nel caso in cui, nei termini previsti dal comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo".
Nota all'art. 7:
Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 93/1983 concernente "Legge-quadro sul pubblico impiego":
"Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).
- Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La delegazione è integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.
I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare Sottosegretari in base alle norme vigenti.
La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.
Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.
Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.
Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.
Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo".