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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987, n. 494

Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1988)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DIPENDENTE DAI MINISTERI)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON
    ECONOMICI)
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  • orig.
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
    NAZIONALE)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DELLE AZIENDE E DELLE
    AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO)
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  • COMPARTO DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
    REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DELLA SCUOLA)
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  • NORME FINALI
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Testo in vigore dal:  8-12-1987

Art. 53

1. Nell'art. 5, tra i commi 1 e 3, è inserito il seguente:
"2. La negoziazione decentrata può articolarsi a livello nazionale per ogni singola azienda o branca di essa e per aree territorialmente delimitate per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili a circoscrizione territoriale, purché diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto".
2. Tra i commi 5 e 8 sono inseriti i seguenti:
"6. Se entro il medesimo termine non si sia raggiunta l'ipotesi d'accordo, si farà ricorso all'intervento delle delegazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente e quella sindacale alla delegazione di cui all'art. 4, comma 1.
7. All'intervento delle medesime delegazioni del comma 6 si farà ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 3, non fosse raggiunto l'accordo in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale o a quello che prevede la presidenza del commissario del Governo".
Note all'art. 53:
- Il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 269/1987 è il seguente:
"Art. 5 (Procedure). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i ministri, salvo i casi in cui ritengono di dover presiedere le delegazioni di parte pubblica, delegano con atto formale i funzionari da preporre alla presidenza delle delegazioni di cui al precedente art. 4.
2. La negoziazione decentrata può articolarsi a livello nazionale per ogni singola azienda o branca di essa e per aree territorialmente delimitate per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessività non riconducibili a circoscrizione territoriale, purché diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto.
3. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio.
4. Qualora entro il predetto termine non fosse concluso l'accordo, su richiesta di una delle delegazioni, la rappresentanza di parte pubblica è integrata dal presidente della delegazione del livello immediatamente superiore.
5. Qualora entro l'ulteriore termine di quindici giorni non sia stata raggiunta l'ipotesi d'accordo, si farà ricorso alle delegazioni della contrattazione nazionale.
6. Se entro il medesimo termine non si sia raggiunta l'ipotesi d'accordo si farà ricorso all'intervento delle delegazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente, e quella sindacale alla delegazione di cui al precedente art. 4, comma 1.
7. All'intervento delle medesime delegazioni del precedente comma si farà ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al terzo comma, non fosse raggiunto l'accordo in sede di contrattazione decentrata al livello nazionale o a quello che prevede la presidenza del commissario di Governo.
8. L'accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale.
9. Le organizzazioni sindacali dissenzienti o che non abbiano partecipato alla trattativa possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni dalla sua conclusione.
10. L'accordo è recepito con decreto del Ministro, oppure con altri atti, secondo i rispettivi ordinamenti, a firma del competente dirigente, quale delegato del Ministro, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.
11. Il decreto del Ministro o altro atto previsto dai rispettivi ordinamenti è comunque necessario:
a) quando l'accordo ha efficacia in tutto il territorio nazionale, o comunque investe tutti gli uffici dell'amministrazione interessata;
b) quando l'accordo ha efficacia per gli uffici periferici, non ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di un unico organo amministrativo periferico;
c) se le norme introdotte dall'accordo innovano altre norme previste da un precedente decreto ministeriale, a meno che il ministro non abbia previsto esplicitamente tale possibilità nel provvedimento di delega relativo a quell'accordo decentrato.
12. Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralità di uffici dipendenti da diverse aziende, escluse quelle dipendenti dallo stesso Ministero, aventi sede nella medesima regione, sono recepiti con decreto del commissario del Governo e, ove ritenuto necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
- Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93), richiamato nell'articolo soprariportato, è il seguente:
"Art. 5. (Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo). - 1.
Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo comprende il personale dipendente da:

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.);
Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.);
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.);
Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);
Corpo nazionale di vigili del fuoco.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
dal Ministro delle finanze;
dal Ministro dei lavori pubblici;
dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
dal Ministro dell'interno.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".