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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 8

Piano occupazionale
1. Le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, predispongono progetti speciali occupazionali che dovranno interessare, preferibilmente, i seguenti settori:
a) lotta all'evasione fiscale e contributiva;
b) potenziamento del catasto statale;
c) tutela del patrimonio culturale ed ambientale;
d) difesa del suolo;
e) ecologia e protezione civile;
f) difesa del patrimonio idrico, boschivo e floro faunistico;
g) difesa del litorale;
h) servizi di assistenza agli anziani e portatori di handicaps;
i) formazione lavoro;
l) motorizzazione civile;
m) repressione delle sofisticazioni e frodi alimentari.
2. I progetti occupazionali prevedono gli obiettivi da conseguire; le professionalità occorrenti distinte per profilo professionale; la quantità di ore necessarie per la realizzazione del progetto occupazionale nonché il tipo di contratto utilizzato per l'assunzione.
3. Tali progetti sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 settembre di ciascun anno e costituiranno le indicazioni richieste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, per la predisposizione del piano occupazionale da parte del Governo.
4. Per il trattamento economico del personale utilizzato, si fa riferimento al disposto di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
Nota all'art. 8, comma 3:
Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13:
"Art. 2 (Programmazione della politica del lavoro nel settore pubblico). - 1. In applicazione dell'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, costituisce la sede di coordinamento generale e di indirizzo della politica del lavoro nella pubblica amministrazione.
2. Allo scopo di pervenire a una razionale e programmata politica del personale, l'osservatorio nazionale sul pubblico impiego di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, garantisce la raccolta e la diffusione dei dati relativi al personale sia per la gestione della mobilità e delle politiche nazionali dell'occupazione, sia per favorire informazioni utilizzabili come supporto delle relazioni sindacali.
3. Ferme restando le competenze del Dipartimento della funzione pubblica e delle amministrazioni di cui al comma terzo dell'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, la contrattazione di comparto, in coerenza con gli assetti organizzativi e le modalità di lavoro previsti dagli accordi, può individuare procedure e tempi per garantire alle organizzazioni sindacali l'acquisizione dei dati sul personale e conseguentemente l'autonoma valutazione e segnalazione delle correlative informazioni da parte delle organizzazioni sindacali all'Osservatorio nazionale sul pubblico impiego per le competenze a esso attribuite.
4. Alle sedi di contrattazione decentrata, individuate a norma dell'art. 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, è anche affidata l'acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over, conseguenti alla rilevazione dei carichi di lavoro e secondo criteri che saranno stabiliti negli accordi di comparto.
5. Il Governo predisporrà, secondo le indicazioni emerse dagli accordi di comparto, un piano triennale di occupazione distinto per anno in rapporto alla definizione degli organici, al turn-over, alla qualità e ampliamento di attività e servizi con riferimento alle attuali dotazioni organiche di diritto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.
6. In sede di accordo di comparto saranno elaborati i progetti di sviluppo dell'occupazione e gli adeguamenti che si renderanno necessari per il corretto svolgimento dell'attività istituzionale, tenendo conto degli indirizzi di modifica dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, delle conseguenze della riduzione degli orari e del perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia, anche in relazione ai nuovi regimi di orario.
7. Nel quadro delle indicazioni contenute nella legge finanziaria per il 1986 sarà predisposto un apposito progetto occupazionale per l'anno 1986".

Nota all'art. 8, comma 4:
Il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, è il seguente:
"4. Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art. 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985".