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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1985, n. 461

Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213.

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Testo in vigore dal:  20-9-1985

Art. 19


Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, emanerà le disposizioni tecniche, idonee a tutelare l'incolumità dei passeggeri, equipaggi, operatori aeroportuali e del pubblico in generale in ogni circostanza connessa con l'attività aeronautica civile e specialmente in caso di atto illecito diretto contro la sicurezza dell'aviazione civile, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 17 "sicurezza" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.
Con il decreto ministeriale di cui al precedente comma verranno altresì stabilite:
a) le modalità per l'elaborazione di un "programma di sicurezza" inteso ad assicurare, in un quadro di cooperazione internazionale, l'incolumità, la regolarità e l'efficienza dell'aviazione civile nei confronti degli atti illeciti diretti contro la sua sicurezza;
b) la composizione e il funzionamento di un apposito comitato interministeriale incaricato di assicurare il necessario coordinamento per l'attuazione del "programma di sicurezza" sopra indicato.