stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1985, n. 461

Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213.

nascondi
Testo in vigore dal: 20-9-1985
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto   l'art.   687  del  codice  della  navigazione,  cosi'  come
modificato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213;
  Vista  la  convenzione relativa all'aviazione civile internazionale
stipulata  a  Chicago  il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva
con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge
17 aprile 1956, n. 561;
  Visti  gli  allegati  alla  convenzione  medesima, e considerata la
necessita'  del  recepimento  nell'ordinamento nazionale dei principi
generali in essi contenuti;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 21 giugno 1985;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  dei  trasporti  nell'emanare,  con propri decreti, le
disposizioni  tecniche  concernenti le materie oggetto degli allegati
alla   convenzione   relativa   all'aviazione  civile  internazionale
stipulata  a  Chicago  il 7 dicembre 1944, elencate nell'art. 687 del
codice  della  navigazione,  cosi'  come modificato dall'art. 1 della
legge  13  maggio  1983,  n.  213,  si  atterra'  ai seguenti criteri
direttivi,  nonche'  a  quelli  contenuti nei successivi articoli del
presente decreto:
    1)  le disposizioni definite come "norme", contenute nei predetti
allegati, saranno introdotte nell'ordinamento nazionale con carattere
cogente,  salvo  l'impossibilita'  motivata di conformarvisi; in tale
ultimo  caso  verra'  introdotta  o mantenuta, se gia' esistente, una
norma  diversa da quella contenuta nell'allegato, ovvero non si dara'
luogo  ad  alcuna  disposizione  per  la  singola  fattispecie, fermo
rimanendo  l'obbligo  di  notificazione  di  cui  all'art.  38  della
convenzione relativa all'aviazione civile internazionale;
    2)  le  "pratiche  raccomandate"  contenute nei predetti allegati
potranno  essere  introdotte nell'ordinamento nazionale con carattere
cogente,  ove  se  ne  ravvisi  la  necessita', ovvero mantenute come
"pratiche   raccomandate",   salvo   l'impossibilita'   motivata   di
conformarvisi.
  Qualora  le  "pratiche  raccomandate"  siano  introdotte  come tali
nell'ordinamento nazionale esse costituiranno per i soggetti cui sono
dirette   meri   indirizzi   di   comportamento  non  obbligatori  ma
discrezionalmente   adottabili,   a  seconda  delle  esigenze,  delle
circostanze  effettive  e contingenti, delle possibilita' tecniche ed
economiche  di attuazione e delle scale prioritarie di intervento nel
singolo settore.
  Qualora  la  "pratica  raccomandata"  non  sia  introdotta,  per la
richiamata  impossibilita'  di  conformarvisi,  ovvero  per lo stesso
motivo,  la  "pratica  raccomandata"  sia  modificata o sostituita da
altra,  diversa  da  quella  contenuta  nell'allegato,  rimane  fermo
l'obbligo  di  notificazione  di  cui  all'art.  38 della convenzione
relativa all'aviazione civile internazionale.
  Qualora alla raccomandazione contenuta nella "pratica raccomandata"
gia'  sia  data  in concreto attuazione in Italia, essa potra' essere
introdotta   come  "norma",  qualora  non  ostino  considerazioni  di
opportunita'  e  valutazioni  di  ordine  tecnico; in ogni caso sara'
evidenziata l'effettivita' del comportamento seguito, e non l'aspetto
del mero indirizzo di comportamento;
  3)  alle  "appendici", "definizioni", "tavole" e "figure" contenute
nei  predetti allegati si applicano i criteri direttivi enunciati per
le  "norme"  ovvero  per le "pratiche raccomandate", a seconda che le
suddette  "appendici",  "definizioni",  "tavole"  e  "figure",  siano
riferite,  nell'allegato,  ad  una  "norma"  ovvero  ad  una "pratica
raccomandata";
  4)  delle  "note"  contenute  nei predetti allegati, avendo esse la
finalita'  di  fornire  elementi  esplicativi  circa  le "norme" e le
"pratiche  raccomandate",  sara'  tenuto conto, ove necessario, nella
introduzione delle "norme" e "pratiche raccomandate" cui riferiscono;
  5)   i   "supplementi",  non  costituendo  parte  integrante  degli
allegati,  ma contenendo disposizioni tecniche complementari rispetto
ad   essi,   saranno   introdotti   mediante   apposite  disposizioni
ministeriali.
  Relativamente ai "manuali" editi dall'Organizzazione dell'aviazione
civile   internazionale,   contenenti  disposizioni  attuative  degli
allegati  e  non  costituenti  oggetto del disposto dell'art. 687 del
codice  della  navigazione,  cosi'  come modificato dall'art. 1 della
legge  13  maggio  1983,  n.  213, essi saranno, in tutto o in parte,
introdotti  e  diramati  mediante apposite disposizioni ministeriali,
qualora ritenuto necessario per l'attuazione dei decreti ministeriali
di cui allo stesso art. 687 del codice della navigazione.
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Il testo dell'art. 687 del codice della navigazione, come
          integrato  dall'art.  1 della legge 13 maggio 1983, n. 213,
          concernente  "Modifiche  di  alcune disposizioni del codice
          della  navigazione  relative alla navigazione aerea", e' il
          seguente:
            "Art.  687  (Ministro  competente).  -  L'amministrazione
          della   navigazione   aerea   e'  retta  dal  Ministro  dei
          trasporti.
            Al  recepimento  dei  principi  generali  contenuti negli
          annessi  alla  convenzione  relativa  all'aviazione  civile
          internazionale  stipulata  a  Chicago  il  7 dicembre 1944,
          approvata  e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo
          1948,  n.  616,  ratificato con la legge 17 aprile 1956, n.
          561   si   provvede   con   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  su proposta del Ministro dei trasporti, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio  di  Stato,  con  l'osservanza  dei seguenti
          criteri   direttivi   e   nell'ambito  delle  sottoelencate
          materie:
              a)  uniformita'  di  normativa  con la regolamentazione
          internazionale,  tenendo conto della disciplina vigente nei
          vari Stati;
              b) considerazione dell'attuale assetto delle componenti
          dell'intero settore del trasporto aereo;
              c)  possibilita'  di  prevedere  periodi  transitori di
          adeguamento tecnico ed organizzativo;
              d)  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento
          giuridico   interno  e  dei  limiti  derivanti  dall'ordine
          pubblico internazionale.
              Le materie di cui al comma precedente concernono:
                1)     telecomunicazioni     aeronautiche,    servizi
          radioelettrici  e di radionavigazione, servizi del traffico
          aereo, segnaletica a terra;
                2)  regole  dell'aria  e  procedure  di controllo del
          traffico aereo civile;
                3) licenze del personale aeronautico civile;
                4) navigabilita' degli aeromobili civili;
                5)  registrazione ed identificazione degli aeromobili
          civili;
                6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;
                7) libri e documenti di bordo;
                8) mappa e carte aeronautiche;
                9)  caratteristiche  degli aeroporti e delle piste di
          atterraggio e decollo;
                10)   aeromobili   in   pericolo  e  inchieste  sugli
          incidenti;
                11) unita' di misura;
                12) sicurezza del volo e degli aerodromi;
                13) esercizio degli aeromobili civili.
                Il  Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare,
          con  propri  decreti,  le conseguenti disposizioni tecniche
          concernenti le materie sopraelencate.
                Al   recepimento   delle  direttive  della  Comunita'
          economica   europea  in  materia  di  aviazione  civile  si
          provvede   mediante   le   procedure   previste  dai  commi
          precedenti".