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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. 234

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

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Testo in vigore dal:  27-5-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Articolo unico

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
geografia politica ed economica;
filologia medievale ed umanistica;
filologia latina;
storia della filologia classica;
storia del teatro classico.
Nell'art. 63, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:
didattica della geografia.
Nell'art. 67, relativo al corso di laurea in sociologia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:
psicologia del lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1982

Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 155