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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. 690

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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Testo in vigore dal:  14-11-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto n. 1073 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n. 1527 del 16 ottobre 1940, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


L'art. 50, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, è così modificato:
La facoltà di medicina e chirurgia conferisce:
a) la laurea in medicina e chirurgia;
b) la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.