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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. 690

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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Testo in vigore dal: 14-11-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio
decreto  n. 1073 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n.
1527 del 16 ottobre 1940, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                               Art. 1.

  L'art. 50, relativo alla facolta' di medicina e chirurgia, e' cosi'
modificato:
    La facolta' di medicina e chirurgia conferisce:
      a) la laurea in medicina e chirurgia;
      b) la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.