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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
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Testo in vigore dal:  1-8-1980

Art. 26

Contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità


Nei limiti dei fondi appositamente stanziati dal Consiglio di amministrazione nel bilancio delle Università il rettore, su designazione dei consigli di facoltà d'intesa con i docenti dei Dipartimenti, ove costituiti, o degli istituti interessati, può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per prestazioni professionali relative all'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità, con tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza anche nell'uso di moderne apparecchiature, per l'apprendimento delle lingue straniere e le relative conversazioni.
Le deliberazioni delle facoltà debbono essere motivate in ordine alle effettive particolari esigenze che richiedono, nella impossibilità di provvedere con personale dell'Ateneo già addestrato all'uso delle attrezzature, la stipulazione del contratto.
La particolare complessità delle attrezzature scientifico-didattiche è dichiarata dal consiglio di amministrazione il quale costituisce a tal fine apposite commissioni di esperti, anche estranei all'Università, designati dai consigli di facoltà.
Il contratto determina le prestazioni professionali e i compensi relativi; non può essere stipulato per un periodo superiore a tre anni e non è rinnovabile con lo stesso tecnico.
I titolari dei contratti di cui al presente articolo non hanno compiti di docenza universitaria, possono eventualmente svolgere compiti di addestramento di personale tecnico già in servizio presso l'Università.
I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale.
L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.