stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. 393

Modificazioni al regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  19-8-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
Visto il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359;
Riconosciuta la necessità di apportare talune modifiche alle disposizioni contenute nel citato regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

Gli articoli 2, 5, 6 e 9 del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359, sono modificati come segue:
Art. 2 - il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 2.500.000".
Art. 5 - il punto 3) del primo comma è sostituito dal seguente:
"3) affitto di locali a breve termine, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nonché per esigenze diverse connesse con l'attività del Ministero, quando non vi siano disponibili, sufficienti ovvero idonei locali demaniali";
Art. 6 - è sostituito dal seguente:
"I preventivi di cui al precedente art. 4 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo precedente devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 2.500.000.
Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle provviste, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno richiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona, o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di lire 30 milioni.
I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno essere conservati agli atti".
Art. 9 - il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al precedente art. 5, punti 1), 2), 3), 7), 13) e 15), limitatamente alla pulizia dei locali, occorre, in ogni caso, per gli uffici periferici, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione centrale".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI COSSIGA - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1980

Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 7