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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. 393

Modificazioni al regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359.

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Testo in vigore dal: 19-8-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  8  del  regio  decreto  18  novembre  1923, n. 2440,
concernente:  "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio
e sulla contabilita' generale dello Stato";
  Visto  il  regolamento  per  i lavori, le provviste ed i servizi da
eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del
Ministero  del  tesoro,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  apportare  talune  modifiche alle
disposizioni contenute nel citato regolamento;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Gli articoli 2, 5, 6 e 9 del regolamento per i lavori, le provviste
ed  i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali
e  periferici  del  Ministero  del  tesoro, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359, sono modificati
come segue:
    Art. 2 - il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Sono eseguite, altresi', in amministrazione diretta le provviste
a  pronta  consegna,  richiedendo,  qualora possibile, preventivi con
offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia,
il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di
urgenza  della  provvista  ovvero  quando  l'importo  della spesa non
superi le L. 2.500.000".
    Art. 5 - il punto 3) del primo comma e' sostituito dal seguente:
    "3)  affitto  di  locali  a  breve  termine,  con attrezzature di
funzionamento,  eventualmente  gia' installate, per l'espletamento di
concorsi    indetti    dai   competenti   uffici   centrali   e   per
l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre
ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nonche' per esigenze
diverse  connesse  con l'attivita' del Ministero, quando non vi siano
disponibili, sufficienti ovvero idonei locali demaniali";
    Art. 6 - e' sostituito dal seguente:
    "I  preventivi  di  cui  al  precedente art. 4 per l'esecuzione a
cottimo  fiduciario  dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui
all'articolo  precedente  devono  richiedersi ad almeno tre persone o
imprese.  E'  consentito,  tuttavia, il ricorso ad una sola persona o
impresa  nei  casi  di  specialita'  o  di  urgenza del lavoro, della
provvista  e  del  servizio  ovvero  quando l'importo della spesa non
superi le L. 2.500.000.
    Qualora   non   sia   possibile  predeterminare  con  sufficiente
approssimazione  la  quantita'  delle  provviste,  dei  lavori  o dei
servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non
superiore  comunque  all'anno finanziario, potranno richiedersi a non
meno  di  tre  persone  o  imprese  preventivi di spesa od offerte di
prezzi  validi per il periodo di tempo previsto e potra' procedersi a
singole  ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la
persona,  o impresa che ha presentato il preventivo piu' conveniente,
sempre  che  il  limite  globale  di  spesa,  per il periodo di tempo
considerato, non superi l'importo di lire 30 milioni.
    I   preventivi   di  cui  ai  commi  precedenti  dovranno  essere
conservati agli atti".
    Art. 9 - il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Per  l'esecuzione  dei  lavori, delle provviste e dei servizi di
cui  al  precedente  art.  5,  punti  1),  2),  3),  7),  13)  e 15),
limitatamente alla pulizia dei locali, occorre, in ogni caso, per gli
uffici  periferici, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione
centrale".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 3 giugno 1980

                               PERTINI

                                                   COSSIGA - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 luglio 1980
  Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 7