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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1979, n. 24

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1979)
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Testo in vigore dal:  1-2-1979

Art. 2



Alle tabelle A e B, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
tabella A - nella parte prima: al n. 4) è aggiunta, dopo la parola "fagiani", la parola "rane";
nella parte seconda: il n. 77) è sostituito dal seguente:
"77) fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e aggiunte, ceduti dalle imprese costruttrici; beni, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati stessi";
il n. 86) è soppresso;
nella parte terza sono aggiunti i seguenti numeri:
"5) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
6) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali o mediante distributori automatici collocati in stabilimenti e uffici;
7) prestazioni di servizi effettuati in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al n. 77) della parte seconda";
tabella B - il n. 6) è sostituito dal seguente:
"6) quadri, pitture e disegni di autori non viventi eseguiti interamente a mano; incisioni, stampe e litografie originali, opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultorea di qualsiasi materia, di autori non viventi; collezioni di monete e monete per collezioni non aventi corso legale; collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico; oggetti di antichità aventi più di cento anni";
il n. 16) è sostituito dal seguente:
"16-a) autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 cc diversi da quelli indicati nella successiva lettera b); motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc;
b) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 cc o con motore diesel superiore a 2500 cc".