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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1978, n. 132

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e 29 settembre 1973, n. 600, concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'accertamento delle imposte sul reddito.

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Testo in vigore dal:  28-4-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e n. 600, concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'accertamento delle imposte sul reddito;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1



Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, modificato con legge 13 aprile 1977, n. 114, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:
Art. 28 - la lettera b) del secondo comma è sostituita dalla seguente:
"b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno".
Dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:
"Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma precedente, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata".
Dopo l'art. 72-bis è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 72-ter. - Nei confronti delle imprese che esercitano l'allevamento di animali oltre il limite indicato al punto b) dell'art. 28, il reddito relativo alla parte eccedente è determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto della diversa incidenza dei costi. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari allorquando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.
Il valore medio ed il coefficiente di cui al comma precedente sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste".