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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1978, n. 132

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e 29 settembre 1973, n. 600, concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'accertamento delle imposte sul reddito.

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Testo in vigore dal: 28-4-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente   delega
legislativa per la riforma tributaria; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; 
  Visto il decreto-legge 25 maggio  1972,  n.  202,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321; 
  Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354; 
  Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; 
  Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114; 
  Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art.  17,  secondo
comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e
correttive dei decreti del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973, n. 597 e  n.  600,  concernenti  l'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e l'accertamento delle imposte sul reddito; 
  Udito il parere della Commissione parlamentare  istituita  a  norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Al decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.
597, concernente istituzione e disciplina  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, modificato con legge 13 aprile 1977,  n.  114,
sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: 
    Art. 28 - la lettera b) del secondo  comma  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    "b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un
quarto dal terreno". 
  Dopo il secondo comma e' aggiunto il comma seguente: 
  "Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e'  stabilito  per  ciascuna  specie
animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera
b) del comma precedente, tenuto conto della potenzialita'  produttiva
dei terreni e delle  unita'  foraggere  occorrenti  a  seconda  della
specie allevata". 
  Dopo l'art. 72-bis e' aggiunto il seguente articolo: 
  "Art.  72-ter.  -  Nei  confronti  delle  imprese  che   esercitano
l'allevamento di  animali  oltre  il  limite  indicato  al  punto  b)
dell'art. 28, il reddito relativo alla parte eccedente e' determinato
attribuendo a ciascun capo  un  reddito  pari  al  valore  medio  del
reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato  entro  il  limite
medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto della
diversa incidenza dei costi. Il coefficiente  moltiplicatore  non  si
applica agli allevatori che si  avvalgono  esclusivamente  dell'opera
dei propri familiari allorquando, per la natura del rapporto, non  si
configuri l'impresa familiare. 
  Il valore medio ed il coefficiente di cui al comma precedente  sono
stabiliti ogni due anni con decreto del  Ministro  delle  finanze  di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste".