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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1977, n. 475

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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Testo in vigore dal:  20-8-1977

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 599, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica presso la prima facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

Art. 600. - La scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, conferisce il titolo di specialista in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica a laureati in medicina e chirurgia, è istituita presso l'istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica dell'Università degli studi di Napoli, prima facoltà di medicina e chirurgia.
La direzione della scuola è affidata al titolare di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica di detta Università.
La scuola dispone delle attrezzature, delle opportunità didattiche dell'istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
Art. 601. - Durante il corso, che ha la durata di tre anni, le lezioni relative alle materie indicate nel piano verranno integrate da esercitazioni di ricerca diagnostica differenziale, di ricerca ecologica, di valutazione medico-biologica e di controllo tecnico dei limiti di sicurezza nel lavoro. Tali esercitazioni saranno collegate a visite didattiche negli ambienti di lavoro. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni e alle visite negli ambienti di lavoro è obbligatoria secondo le modalità che saranno enunciate dalla direzione del corso e avranno per fine la programmazione e la organizzazione pratica della medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica nel lavoro agricolo, artigianale e industriale.
Al terzo anno di corso le esercitazioni si svolgeranno sotto forma di ricerche di gruppo interdisciplinare per la costruzione e la validazione di modelli operativi.
Art. 602. - Il numero massimo degli iscritti è di 12 per anno di corso. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione avverrà per titoli ed esami.
Art. 603. - Alla fine di ogni anno i medici chirurghi specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie di insegnamento annuale.
Art. 604. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica che deve essere approvato dalla direzione della scuola.
La dissertazione deve essere presentata per l'approvazione almeno un mese prima delle prove di esame. Le commissioni per gli esami di profitto e gli esami di diploma saranno nominate secondo le norme generali.
Art. 605. - Il piano di studio è il seguente:
1° Anno:
dottrina generale della medicina preventiva;
dottrina generale della medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
2° Anno:
ecologia umana e ecologia medica dei lavoratori;
tossicologia dei lavoratori;
basi biologiche, cliniche, medico legali per l'abilitazione e la riabilitazione al lavoro specifico;
definizione biologica, medica, psicofisiologica dei limiti di sicurezza consentiti nel lavoro.
3° Anno:
organizzazione e metodologia della medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica in funzione dei rischi connessi al lavoro nell'uomo e nella donna nell'età evolutiva, nell'età adulta e nella senescenza.
Dopo l'art. 766, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria e diabetologia e malattie del ricambio presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia
respiratoria

Art. 767. - È istituita presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli la scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria.
Art. 768. - La scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria ha la durata di tre anni ed ha sede presso la clinica tisiologica e delle malattie dell'apparato respiratorio della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.
Art. 769. - Possono accedere alla scuola i laureati in medicina e chirurgia, il numero massimo degli iscritti è di cinque per ogni anno di corso. L'ammissione viene stabilita mediante una prova scritta.
Art. 770. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia funzionale dell'apparato respiratorio;
2) fisiomeccanica della respirazione;
3) le funzioni respiratorie ai vari livelli;
4) le funzioni del circolo polmonare;
5) attività non respiratorie del polmone;
6) metodologia di indagine della funzionalità respiratoria;
7) i farmaci del respiro.
2° Anno:
1) inquadramento generale e diagnostico di patologia bronco-pleuro-polmonare;
2) le alterazioni funzionali respiratorie in patologia bronco-pleuro-polmonare;
3) l'insufficienza respiratoria nei suoi aspetti eziopatogenetici, clinici e terapeutici;
4) fisiopatologia cardiocircolatoria nei broncopneumopatici;
5) le alterazioni funzionali respiratorie nei vasculopatici e nei cardiopatici.
3° Anno:
1) terapia medica generale delle sindromi da disfunzione respiratoria;
2) terapia strumentale della insufficienza respiratoria;
3) metodologie di rieducazione funzionale respiratoria;
4) la rieducazione respiratoria nelle broncopneumopatie invalidanti;
5) terapia cardiologica e del circolo nei broncopneumopatici cronici;
6) terapia d'urgenza delle sindromi disfunzionali respiratorie;
7) prevenzione e cura dell'invalidità respiratoria.
I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato, da esercitazioni pratiche e da conferenze.
Art. 771. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, alle conferenze scientifiche, nonché ai turni di internato.
Art. 772. - Gli allievi hanno l'obbligo di sostenere nel corso dell'anno accademico un colloquio sul programma delle materie di insegnamento del rispettivo anno.
Art. 773. - Alla fine dell'anno accademico l'allievo dovrà sostenere un esame unico su tutte le materie di insegnamento del corso.
Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente.
Art. 774. - Alla fine del terzo anno, oltre gli esami speciali, l'iscritto dovrà sostenere un esame di diploma.
I candidati al diploma dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento assegnato dal direttore o da uno degli insegnanti della scuola.
Art. 775. - Per quanto non previsto valgono le norme generali relative alle scuole di specializzazione contenute nel vigente statuto dell'Università degli studi di Napoli.

Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio
Art. 776. - Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio, con sede nell'istituto di semeiotica medica.
Art. 777. - La scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio conferisce il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio. Gli anni del corso necessari per il conseguimento del diploma sono tre.
Art. 778. - Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di trenta unita ripartiti nei tre anni di corso. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. La selezione dei candidati aspiranti alla ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.
Art. 779. - Le materie del corso sono le seguenti e così distribuite:
1° Anno:
1) anatomia e citomorfologia funzionale;
2) elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio;
3) metodi di analisi chimica qualitativa e quantitativa;
4) patologia molecolare;
5) fisiopatologia cronica del diabete e delle malattie del ricambio;
6) elementi di biometria e di statistica (complementare);
7) auxologia e auxopatie metaboliche (complementare).
2° Anno:
1) patologia sperimentale metabolica;
2) semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;
3) clinica del diabete e delle malattie del ricambio (I);
4) medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;
5) neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);
6) fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare).
3° Anno:
1) clinica del diabete e delle malattie del ricambio (II);
2) farmacologia e terapia medica del diabete e delle malattie del ricambio;
3) dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;
4) elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
5) terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
6) oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
Art. 780. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e obbligatoria per tutti gli iscritti.
L'internato è obbligatorio durante tutti e tre gli anni del corso, sotto forma di permanenza costante durante le ore di attività scientifica ed assistenziale, con presenza giornaliera nei vari reparti.
Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.
L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.
Art. 781. - Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.
Art. 782. - Le tasse di immatricolazione e di iscrizione e la soprattassa annuale per gli esami di profitto saranno eguali a quelle delle altre scuole di specializzazione presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli. La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6.000, a norma della legge n. 1551, art. 7, del 18 dicembre 1951.
L'importo dei contributi annuali generali per il laboratorio, le esercitazioni pratiche ed il materiale didattico sarà determinato dal consiglio di amministrazione su proposta della facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1977

Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 394