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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1977, n. 475

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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Testo in vigore dal: 20-8-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n.  1162  e  modificato  con  regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Napoli  e  convalidati  dal  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
    Lo statuto dell'Universita' degli studi di  Napoli,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
    Dopo  l'art.  599,  e  con  il  conseguente   spostamento   della
numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi
articoli relativi alla istituzione della scuola  di  specializzazione
in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica presso la  prima
facolta' di medicina e chirurgia. 
 
    Scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori 
e psicotecnica 
 
  Art. 600. - La scuola di specializzazione  in  medicina  preventiva
dei lavoratori e psicotecnica, conferisce il titolo di specialista in
medicina preventiva dei  lavoratori  e  psicotecnica  a  laureati  in
medicina e chirurgia, e'  istituita  presso  l'istituto  di  medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica dell'Universita' degli studi
di Napoli, prima facolta' di medicina e chirurgia. 
  La direzione della scuola  e'  affidata  al  titolare  di  medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica di detta Universita'. 
  La scuola dispone delle attrezzature, delle opportunita' didattiche
dell'istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica. 
  Art. 601. - Durante il corso, che ha la  durata  di  tre  anni,  le
lezioni relative alle materie indicate nel piano  verranno  integrate
da esercitazioni di ricerca  diagnostica  differenziale,  di  ricerca
ecologica, di valutazione medico-biologica e di controllo tecnico dei
limiti di sicurezza nel lavoro. Tali esercitazioni saranno  collegate
a visite didattiche negli  ambienti  di  lavoro.  La  frequenza  alle
lezioni, alle esercitazioni e alle visite negli ambienti di lavoro e'
obbligatoria  secondo  le  modalita'  che  saranno  enunciate   dalla
direzione del corso  e  avranno  per  fine  la  programmazione  e  la
organizzazione pratica della medicina  preventiva  dei  lavoratori  e
psicotecnica nel lavoro agricolo, artigianale e industriale. 
  Al terzo anno di corso le esercitazioni si svolgeranno sotto  forma
di ricerche di gruppo  interdisciplinare  per  la  costruzione  e  la
validazione di modelli operativi. 
  Art. 602. - Il numero massimo degli iscritti e' di 12 per  anno  di
corso. La selezione dei candidati aspiranti  all'ammissione  avverra'
per titoli ed esami. 
  Art.  603.  -  Alla  fine  di  ogni   anno   i   medici   chirurghi
specializzandi che abbiano ottenuto la firma di  frequenza,  dovranno
sostenere un esame di profitto nelle materie di insegnamento annuale. 
  Art. 604. - L'esame di diploma consiste nella  discussione  di  una
dissertazione scritta su un  argomento  di  medicina  preventiva  dei
lavoratori e psicotecnica che deve essere approvato  dalla  direzione
della scuola. 
  La dissertazione deve essere presentata per  l'approvazione  almeno
un mese prima delle prove di esame. Le commissioni per gli  esami  di
profitto e gli esami di diploma saranno  nominate  secondo  le  norme
generali. 
  Art. 605. - Il piano di studio e' il seguente: 
    1° Anno: 
      dottrina generale della medicina preventiva; 
      dottrina generale della medicina preventiva  dei  lavoratori  e
psicotecnica. 
    2° Anno: 
      ecologia umana e ecologia medica dei lavoratori; 
      tossicologia dei lavoratori; 
      basi biologiche, cliniche, medico legali per  l'abilitazione  e
la riabilitazione al lavoro specifico; 
      definizione biologica, medica, psicofisiologica dei  limiti  di
sicurezza consentiti nel lavoro. 
    3° Anno: 
      organizzazione e  metodologia  della  medicina  preventiva  dei
lavoratori e psicotecnica in funzione dei rischi connessi  al  lavoro
nell'uomo e nella donna nell'eta' evolutiva, nell'eta' adulta e nella
senescenza. 
  Dopo l'art. 766, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  alla  istituzione  delle  scuole  di  specializzazione   in
fisiopatologia e fisiokinesiterapia  respiratoria  e  diabetologia  e
malattie del ricambio  presso  la  seconda  facolta'  di  medicina  e
chirurgia. 
 
    Scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia 
respiratoria 
 
  Art. 767. - E' istituita presso la seconda facolta' di  medicina  e
chirurgia dell'Universita' di Napoli la scuola di specializzazione in
fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria. 
  Art. 768. - La  scuola  di  specializzazione  in  fisiopatologia  e
fisiokinesiterapia respiratoria ha la durata di tre anni ed  ha  sede
presso  la  clinica  tisiologica  e  delle   malattie   dell'apparato
respiratorio  della  seconda  facolta'  di   medicina   e   chirurgia
dell'Universita' degli studi di Napoli. 
  Art. 769. - Possono accedere alla scuola i laureati in  medicina  e
chirurgia, il numero massimo degli iscritti e'  di  cinque  per  ogni
anno di  corso.  L'ammissione  viene  stabilita  mediante  una  prova
scritta. 
  Art. 770. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      1) anatomia funzionale dell'apparato respiratorio; 
      2) fisiomeccanica della respirazione; 
      3) le funzioni respiratorie ai vari livelli; 
      4) le funzioni del circolo polmonare; 
      5) attivita' non respiratorie del polmone; 
      6) metodologia di indagine della funzionalita' respiratoria; 
      7) i farmaci del respiro. 
    2° Anno: 
      1)  inquadramento   generale   e   diagnostico   di   patologia
bronco-pleuro-polmonare; 
      2)  le  alterazioni  funzionali   respiratorie   in   patologia
bronco-pleuro-polmonare; 
      3)    l'insufficienza    respiratoria    nei    suoi    aspetti
eziopatogenetici, clinici e terapeutici; 
      4) fisiopatologia cardiocircolatoria nei broncopneumopatici; 
      5) le alterazioni funzionali respiratorie nei  vasculopatici  e
nei cardiopatici. 
    3° Anno: 
      1)  terapia  medica  generale  delle  sindromi  da  disfunzione
respiratoria; 
      2) terapia strumentale della insufficienza respiratoria; 
      3) metodologie di rieducazione funzionale respiratoria; 
      4)  la  rieducazione   respiratoria   nelle   broncopneumopatie
invalidanti; 
      5) terapia cardiologica e del  circolo  nei  broncopneumopatici
cronici; 
      6) terapia d'urgenza delle sindromi disfunzionali respiratorie;
      7) prevenzione e cura dell'invalidita' respiratoria. 
  I corsi di insegnamento sono  integrati  da  turni  obbligatori  di
internato, da esercitazioni pratiche e da conferenze. 
  Art. 771. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni,
alle esercitazioni, alle conferenze scientifiche, nonche' ai turni di
internato. 
  Art. 772. - Gli allievi hanno  l'obbligo  di  sostenere  nel  corso
dell'anno accademico un colloquio  sul  programma  delle  materie  di
insegnamento del rispettivo anno. 
  Art.  773.  -  Alla  fine  dell'anno  accademico  l'allievo  dovra'
sostenere un esame unico su tutte  le  materie  di  insegnamento  del
corso. 
  Per accedere ai corsi successivi e' obbligatorio il superamento  di
tutti gli esami del corso precedente. 
  Art. 774. - Alla fine del terzo anno,  oltre  gli  esami  speciali,
l'iscritto dovra' sostenere un esame di diploma. 
  I  candidati  al  diploma  dovranno  presentare  una  dissertazione
scritta su un argomento  assegnato  dal  direttore  o  da  uno  degli
insegnanti della scuola. 
  Art. 775. - Per quanto  non  previsto  valgono  le  norme  generali
relative  alle  scuole  di  specializzazione  contenute  nel  vigente
statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. 
 
  Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio 
 
  Art.  776.  -  Alla  seconda  facolta'  di  medicina  e   chirurgia
dell'Universita' di Napoli e' annessa la scuola  di  specializzazione
in diabetologia e malattie del ricambio, con  sede  nell'istituto  di
semeiotica medica. 
  Art. 777.  -  La  scuola  di  specializzazione  in  diabetologia  e
malattie  del  ricambio  conferisce  il  diploma  di  specialista  in
diabetologia e malattie del ricambio. Gli anni  del  corso  necessari
per il conseguimento del diploma sono tre. 
  Art. 778. - Il  numero  massimo  complessivo  degli  iscritti  alla
scuola e' di trenta unita ripartiti  nei  tre  anni  di  corso.  Alla
scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. La  selezione
dei candidati aspiranti alla ammissione alla  scuola  avverra'  sulla
base di titoli ed esami. 
  Art. 779.  -  Le  materie  del  corso  sono  le  seguenti  e  cosi'
distribuite: 
    1° Anno: 
      1) anatomia e citomorfologia funzionale; 
      2) elementi di  genetica  del  diabete  e  delle  malattie  del
ricambio; 
      3) metodi di analisi chimica qualitativa e quantitativa; 
      4) patologia molecolare; 
      5) fisiopatologia cronica del  diabete  e  delle  malattie  del
ricambio; 
      6) elementi di biometria e di statistica (complementare); 
      7) auxologia e auxopatie metaboliche (complementare). 
    2° Anno: 
      1) patologia sperimentale metabolica; 
      2) semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle  malattie
del ricambio; 
      3) clinica del diabete e delle malattie del ricambio (I); 
      4) medicina sociale e preventiva del diabete e  delle  malattie
del ricambio; 
      5) neuropatologia del diabete e  delle  malattie  del  ricambio
(complementare); 
      6) fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del  diabete
e delle malattie del ricambio (complementare). 
    3° Anno: 
      1) clinica del diabete e delle malattie del ricambio (II); 
      2) farmacologia e terapia medica del diabete e  delle  malattie
del ricambio; 
      3) dietologia del diabete e delle malattie del ricambio; 
      4) elementi di psicologia nel  diabete  e  nelle  malattie  del
ricambio (complementare); 
      5) terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio
(complementare); 
      6) oftalmologia nel  diabete  e  nelle  malattie  del  ricambio
(complementare); 
  Art. 780. - La frequenza  alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni  e
obbligatoria per tutti gli iscritti. 
  L'internato e' obbligatorio durante tutti e tre gli anni del corso,
sotto forma di  permanenza  costante  durante  le  ore  di  attivita'
scientifica ed  assistenziale,  con  presenza  giornaliera  nei  vari
reparti. 
  Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno  durante
l'anno  accademico  dell'operosita'  scolastica  degli  allievi,  con
frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni  pratiche  e
sui turni di servizio interno. 
  L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza  non
sara' ammesso a sostenere gli esami annuali. 
  Art.  781.  -  Alla  fine  del  corso  l'allievo,  inoltre,  dovra'
sostenere un esame generale di profitto. 
  Art. 782. - Le tasse di  immatricolazione  e  di  iscrizione  e  la
soprattassa annuale per gli esami di profitto saranno eguali a quelle
delle altre scuole di specializzazione presso la facolta' di medicina
e chirurgia della Universita' di  Napoli.  La  tassa  di  diploma  e'
fissata nella misura di L. 6.000, a norma della legge n.  1551,  art.
7, del 18 dicembre 1951. 
  L'importo dei contributi annuali generali per  il  laboratorio,  le
esercitazioni pratiche ed il materiale  didattico  sara'  determinato
dal consiglio di amministrazione su proposta della facolta'. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 24 febbraio 1977 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1977 
  Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 394