stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1992)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-7-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 91

Divieto di cumulo di impieghi


L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente decreto non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)

La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 68 comma 1) che l'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, deve essere interpretato nel senso che il divieto di cumulo ivi previsto non si applica al personale docente dei conservatori di musica, nei limiti di cui al successivo articolo 69.