stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-3-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 211

(Ritenute a carico degli iscritti)


Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute:

a) Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento
((...))
:
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;
2) dell'indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
3) dell'indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
4) dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità.
In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero. (2) (13) (19)
((31))

b) straordinaria:
1) del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato all'atto dell'assunzione, pagabile in una sola volta ovvero in ventiquattro rate mensili consecutive senza interessi. Fatta eccezione per i dipendenti inquadrati in ruolo in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747, detta ritenuta, nei confronti degli altri dipendenti che hanno compiuto trenta anni di età, viene aumentata di un centesimo per ogni anno compiuto oltre il trentesimo;
2) del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o assegno utile a pensione, da ritenersi nel primo mese nel quale incomincia il godimento. In detto mese la ritenuta ordinaria continua ad essere commisurata alla precedente retribuzione.

---------------
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica dell'articolo 211, lettera a) decorre dal 1 gennaio 1976.
--------------
AGGIORNAMENTO (13)

Il Decreto 21 luglio 1983 (in G.U. 02/08/1983, n. 210) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che a decorrere dal 1° gennaio 1983 la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di cui alla lettera a) del presente articolo è elevata al 7,06 per cento.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)

La L. 17 aprile 1985, n.141 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Con la stessa decorrenza la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata al 7,06 per cento con il del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, è elevata all'8,25 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (31)

Il D. L. 2 marzo 1989, n.65, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1989, n. 155, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nelle misura del 6,75 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1989, del 6,95 per cento dal 1° gennaio 1990 e del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che le parole: "dell'80 per cento", di cui al primo comma dell'art. 211 lettera a), sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1989.