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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  31-1-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 40

Altre agevolazioni


Le plusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 12 della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, e 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, nei termini ivi stabiliti, sempre che ricorrano le condizioni richieste dalle norme stesse, sono esenti dall'imposta locale sui redditi, e concorrono a formare l'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per metà del loro ammontare.
L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta del cinque per cento, fino al compimento del quinquennio, per le società che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'agevolazione prevista nel primo comma dell'art. 58 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Il reddito delle società che hanno acquisito il diritto alla agevolazione prevista nel secondo comma del detto art. 58 nei termini ivi stabiliti, è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche per un ammontare pari allo 0,75 per cento dell'aumento di capitale, compreso l'eventuale sopraprezzo delle azioni, fino alla scadenza stabilita nell'articolo stesso.
Gli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero per i quali anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto è stato acquisito il diritto all'agevolazione prevista nell'art. 63 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi fino al termine ivi stabilito.
Le imprese che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale di cui all'art. 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni, all'art. 56 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, o il diritto all'esenzione quinquennale di cui all'art. 29-bis del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, fruiranno fino al compimento del decennio o del quinquennio dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Per i rapporti relativi ai trasferimenti attuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, le agevolazioni stabilite ai fini delle imposte dirette si applicano nei confronti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.
L'esenzione prevista dall'art. 34 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applica, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, nei confronti dell'imposta locale sui redditi.(17)(20)
((22))
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 29 dicembre 1987, n.534, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 47 ha disposto (con l'art. 21-bis comma 1) che "L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è prorogata fino al 31 dicembre 1988, alle condizioni e con le modalità indicate nei citati articoli".
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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 10 febbraio 1989, n.48 ha disposto (con l'art. 20 comma 1) che "L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, prorogata sino al 31 dicembre 1988 dall'articolo 21- bis del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1989"; (con l'art. 22 comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1989".
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AGGIORNAMENTO (22)
La L. 9 gennaio 1991, n.9 ha disposto (con l'art. 27 comma 1) che "L'esenzione di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 1989 dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1995."