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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 1190

Modificazioni al regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie.

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Testo in vigore dal:  30-1-1972

Art. 3


Il primo comma dell'art. 89 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, è modificato come segue: "La tassa di lotteria sulle lotterie, tombole e pesche di beneficenza locali, è dovuta nella misura del 10% sull'ammontare lordo della somma ricavata dalla vendita dei biglietti e delle cartelle e deve affluire all'apposito capitolo di entrata per i proventi del lotto. Sono esenti da tale tassa le lotterie e le pesche il cui importo non superi la somma di L. 100.000".
Il secondo ed il terzo comma dello stesso art. 89 sono soppressi.