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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 1190

Modificazioni al regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie.

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Testo in vigore dal:  30-1-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;
Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Gli articoli 83, 84, 87 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, sono modificati come segue:
Art. 83, primo comma, "La vendita dei biglietti delle lotterie autorizzate deve essere limitata al territorio della provincia e l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo dei biglietti stessi, non può superare la somma di L. 3.000.000".
Art. 84, ultimo comma, "Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non possono superare, nel loro complesso, la somma di L. 500.000".
Art. 87, primo comma, "Per le pesche e banchi di beneficenza la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune in cui l'operazione si effettua ed il ricavato di essa non può eccedere la somma di lire 3.000.000".