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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1971, n. 657

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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Testo in vigore dal:  17-9-1971

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 30: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Storia della filologia classica;
Critica del testo.
Art. 38: all'elenco degli istituti della facoltà di lettere e filosofia l'istituto di lingue e letterature romanze muta denominazione in quello di "Istituto di filologia e lingue romanze".
Art. 41: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Biblioteconomia e bibliografia;
Storia del teatro e del cinema.
Art. 43: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
Biblioteconomia e bibliografia;
Didattica;
Pedagogia comparata;
Pedagogia sperimentale;
Psicologia dell'apprendimento;
Storia della Chiesa antica;
Istituzioni di storia della filosofia;
Storia del cristianesimo antico;
Istituzioni di filosofia;
Storia dell'oriente cristiano;
Metodologia e didattica;
Pedagogia sociale.
Nello stesso articolo l'insegnamento di cui al n. 7) è così modificato: "Lingua e letteratura moderna straniera (biennale) a scelta tra lingua e letteratura francese, spagnola, tedesca, inglese ed albanese".
Art. 59: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: "Dietologia e dietoterapia" e "Psicopatologia generale".
Nello stesso elenco l'insegnamento di "Biologia delle razze umane" è soppresso.
Art. 62: all'elenco degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia l'istituto di "Clinica medica" è soppresso.
Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti istituti:
Istituto di clinica medica I;
Istituto di clinica medica II.
Art. 78: all'elenco degli istituti della facoltà di agraria sono aggiunti i seguenti:
Istituto di selvicoltura;
Istituto di miglioramento genetico delle piante agrarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1971

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1971

Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 161. - PASQUALUCCI