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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1971, n. 657

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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Testo in vigore dal: 17-9-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Art.  30:  all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
    Storia della filologia classica;
    Critica del testo.
  Art.  38:  all'elenco  degli  istituti  della facolta' di lettere e
filosofia   l'istituto   di   lingue   e   letterature  romanze  muta
denominazione in quello di "Istituto di filologia e lingue romanze".
  Art.  41:  all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
    Biblioteconomia e bibliografia;
    Storia del teatro e del cinema.
  Art.  43:  all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
    Biblioteconomia e bibliografia;
    Didattica;
    Pedagogia comparata;
    Pedagogia sperimentale;
    Psicologia dell'apprendimento;
    Storia della Chiesa antica;
    Istituzioni di storia della filosofia;
    Storia del cristianesimo antico;
    Istituzioni di filosofia;
    Storia dell'oriente cristiano;
    Metodologia e didattica;
    Pedagogia sociale.
  Nello  stesso  articolo  l'insegnamento  di  cui  al n. 7) e' cosi'
modificato:  "Lingua  e  letteratura  moderna  straniera (biennale) a
scelta  tra lingua e letteratura francese, spagnola, tedesca, inglese
ed albanese".
  Art.  59:  all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: "Dietologia e
dietoterapia" e "Psicopatologia generale".
  Nello  stesso elenco l'insegnamento di "Biologia delle razze umane"
e' soppresso.
  Art.  62:  all'elenco  degli  istituti della facolta' di medicina e
chirurgia l'istituto di "Clinica medica" e' soppresso.
  Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti istituti:
    Istituto di clinica medica I;
    Istituto di clinica medica II.
  Art.  78:  all'elenco degli istituti della facolta' di agraria sono
aggiunti i seguenti:
    Istituto di selvicoltura;
    Istituto di miglioramento genetico delle piante agrarie.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 8 giugno 1971

                               SARAGAT

                                                               MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 agosto 1971
  Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 161. - PASQUALUCCI