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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1077

Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/10/2004)
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Testo in vigore dal:  19-1-1982
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Art. 4

(Commissioni esaminatrici)


I componenti delle commissioni esaminatrici, ad esclusione del presidente, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami, ovvero per titoli ed esami, possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.
((11))

All'integrazione delle commissioni dei concorsi per soli titoli si può procedere quando i candidati che abbiano presentato la domanda superino le 2.000 unità. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 1.000.
((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 22 dicembre 1981, n. 797 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Per i concorsi indetti dalle Aziende postelegrafoniche il numero minimo dei candidati, previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per l'integrazione delle commissioni esaminatrici, è ridotto rispettivamente a 500 ed a 1.000 unità".