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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. 827

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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Testo in vigore dal:  9-12-1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1


Gli ultimi due comma del n. 7 della Tabella XXIX - Facoltà di ingegneria - annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"Gli insegnamenti di cui alla lettera c) verranno indicati in apposito elenco stabilito nello statuto. Da tale elenco la facoltà trarrà, per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare, che indicherà, anno per anno, nel manifesto degli studi. Nel manifesto, però, le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi di specializzazione, tipici di ciascuna scuola.
Per ciascun indirizzo potranno al massimo essere prescritti sei corsi annuali (od equivalenti)".