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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. 827

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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Testo in vigore dal: 9-12-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939, n. 1350 e modificato con regio
decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Gli  ultimi  due  comma  del  n. 7 della Tabella XXIX - Facolta' di
ingegneria  -  annessa  al  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,
sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
  "Gli  insegnamenti  di  cui  alla  lettera  c) verranno indicati in
apposito  elenco  stabilito nello statuto. Da tale elenco la facolta'
trarra',  per  i singoli corsi di laurea, le materie da attivare, che
indichera',  anno per anno, nel manifesto degli studi. Nel manifesto,
pero',   le   materie  non  figureranno  isolate,  ma  raggruppate  a
costituire indirizzi di specializzazione, tipici di ciascuna scuola.
  Per  ciascun  indirizzo  potranno  al massimo essere prescritti sei
corsi annuali (od equivalenti)".